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La Corte accoglie il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria: la circolare ministeriale che subordinava all’autorizzazione statale l’immersione di materiali in mare per il ripascimento degli arenili invadeva le competenze regionali su opere di difesa costiera e infrastrutture portuali di interesse locale. La Corte dichiara che non spettava allo Stato adottare quei provvedimenti autorizzatori.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministero dell’ambiente in relazione alla circolare 260/3/2001, che aveva esteso il regime autorizzatorio statale (art. 35 del d.lgs. 152/1999) agli interventi di ripascimento degli arenili — cioè la reintegrazione delle spiagge con sabbia e materiali inerti — quando tali interventi richiedessero l’immersione di materiali in mare. La Regione sosteneva che questi interventi di difesa costiera rientrassero nelle proprie competenze, come sancito dal d.lgs. 112/1998 sul conferimento di funzioni alle regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto investiva la distribuzione di competenze tra Stato e regioni in materia di tutela delle acque e difesa costiera dopo il d.lgs. 112/1998, che aveva trasferito alle regioni le funzioni amministrative relative ad opere di difesa costiera e di regimazione delle acque di rilevanza non nazionale. La circolare ministeriale era accusata di riappropriarsi di funzioni già conferite alle regioni.
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso: per la parte relativa alle autorizzazioni per l’immersione in mare di materiali a fini di ripascimento degli arenili rientranti nelle competenze regionali, non spettava al Ministero dell’ambiente adottare provvedimenti autorizzatori. La circolare ministeriale, nella parte in cui imponeva tale autorizzazione statale per interventi di competenza regionale, è annullata.
Il principio
Il conferimento di funzioni amministrative alle regioni con il d.lgs. 112/1998 ha trasferito definitivamente le competenze sulle opere di difesa costiera di rilevanza locale. Lo Stato non può recuperare tali funzioni attraverso circolari amministrative che reintroducano regimi autorizzatori statali su materie già devolute alle regioni.
Domande e risposte
Cosa s’intende per ripascimento degli arenili?
Il ripascimento è l’intervento di difesa costiera che consiste nel versare sabbia, ghiaia o altri materiali sulle spiagge in erosione per ripristinarne l’ampiezza. Quando i materiali vengono immersi in mare (ripascimento sottomarino), occorre un’autorizzazione per lo scarico in acque marine.
Cosa aveva stabilito il d.lgs. 112/1998 sulle competenze costiere?
Il decreto Bassanini ter (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) aveva conferito alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative su porti e aeroporti di interesse regionale e locale, su opere di difesa costiera e di regimazione delle acque di rilevanza non nazionale, sottraendole alla gestione diretta statale.
Le circolari ministeriali possono modificare il riparto di competenze tra Stato e regioni?
No. Le circolari sono atti interni all’amministrazione e non hanno forza di legge. Non possono ampliare le competenze statali in deroga a quanto stabilito dalla Costituzione, dagli statuti speciali e dalle leggi di conferimento delle funzioni alle regioni.
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