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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 459 e 460 c.p.p., che non prevedono l’avviso di conclusione delle indagini preliminari come presupposto del decreto penale di condanna. Il procedimento monitorio a contraddittorio differito non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata, in procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dubitavano che la mancata previsione dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) come presupposto del decreto penale violasse il diritto di difesa e il diritto dell’imputato ad essere informato nel più breve tempo possibile dell’accusa a suo carico (art. 111, terzo comma, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto e il Tribunale di Macerata hanno sollevato questione sugli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono come presupposto del decreto penale di condanna l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. Parametri: artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, richiamando l’ordinanza n. 32/2003. Il procedimento monitorio è strutturalmente a contraddittorio eventuale e differito: il decreto penale funge da atto di contestazione dell’accusa e il contraddittorio si esplica interamente nella fase dibattimentale che segue l’opposizione. L’innesto dell’avviso di conclusione indagini ne snaturerebbe la struttura e si rivelerebbe del tutto incongruo. L’art. 111 Cost. non impone che il contraddittorio preceda necessariamente l’esercizio dell’azione penale.
Il principio
Il procedimento per decreto penale di condanna è un rito a contraddittorio differito: il decreto funge da atto di contestazione dell’accusa e consente all’imputato di operare una scelta consapevole tra l’opposizione (con pieno contraddittorio in dibattimento) e l’acquiescenza. Questo schema è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost., che non impongono il contraddittorio preventivo in ogni fase del procedimento.
Domande e risposte
Che cos’è il procedimento per decreto penale di condanna?
Il PM chiede al GIP l’emissione di un decreto di condanna per reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena alternativa alla pecuniaria. Il decreto è emesso inaudita altera parte: l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni, chiedendo anche riti alternativi. Se non si oppone, il decreto diventa esecutivo.
Perché non è necessario l’avviso di conclusione delle indagini?
Perché tale avviso serve a consentire all’indagato di presentare memorie e chiedere interrogatorio prima che il PM eserciti l’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. Nel rito monitorio la garanzia equivalente è lo stesso decreto, che informa l’imputato dell’accusa e gli consente di opporsi.
Che cosa succede se l’imputato si oppone al decreto penale?
Si apre un vero e proprio giudizio dibattimentale in cui l’imputato può esercitare tutti i diritti di difesa con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari. Può anche chiedere riti alternativi come il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
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