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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (requisito del consenso del minore per la sentenza di non luogo a procedere): la norma è già stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 195/2002.

Di cosa si tratta

Tre ordinanze del GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro denunciano l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui richiede il consenso dell’imputato minorenne anche per la definizione del procedimento con sentenza di non luogo a procedere pienamente liberatoria o per improcedibilità. Tali questioni erano già state risolte dalla Corte con la sentenza n. 195/2002.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall’art. 22 della l. n. 63/2001. Parametri: artt. 3 e 111, commi 2, 4 e 5, della Costituzione. Giudice rimettente: GUP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro (tre ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Con la sentenza n. 195/2002 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme già dichiarate incostituzionali, in identità di oggetto e parametro, sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza: la norma è già espunta dall’ordinamento.

Domande e risposte

Dopo la sentenza n. 195/2002, il giudice dell’udienza preliminare minorile può pronunciare il non luogo a procedere senza il consenso del minore?

Sì, limitatamente alle sentenze di non luogo a procedere che non presuppongono un accertamento di responsabilità (es. improcedibilità, assenza di condizioni di procedibilità).

Perché la questione viene dichiarata inammissibile anziché fondata?

Perché la norma è già stata espunta dall’ordinamento dalla sentenza n. 195/2002; una nuova pronuncia di accoglimento sarebbe priva di effetto.

Il consenso dell’imputato è ancora richiesto per le sentenze di condanna nell’udienza preliminare?

No: l’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988 prevede che la condanna nell’udienza preliminare avvenga senza necessità del consenso dell’imputato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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