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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 284, comma 5-bis, c.p.p., che vieta gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti. Il divieto non è irragionevole, non viola la riserva di giurisdizione né il diritto alla salute: la disciplina ex art. 275 c.p.p. per i soggetti gravemente malati prevale come norma speciale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Palermo, decidendo su una richiesta di riesame di custodia cautelare in carcere applicata a una donna tossicodipendente e sieropositiva indagata per furto aggravato, dubitava della legittimità del divieto automatico di arresti domiciliari per chi avesse precedenti per evasione. La difesa sosteneva che il divieto fosse sproporzionato rispetto alle condizioni di salute dell’indagata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palermo ha sollevato questione sull’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice di applicare gli arresti domiciliari in presenza di precedenti per evasione, anche se la misura sarebbe adeguata per prevenire la reiterazione del reato. Parametri: artt. 3, 13 e 32 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. La norma non è irragionevole: preclude la misura più tipicamente aggirabile (arresti domiciliari) a chi si sia già reso colpevole di evasione, che è condotta direttamente contraria al suo contenuto essenziale. Non viola l’art. 13 Cost.: il legislatore può vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere del giudice nella scelta cautelare. Non viola l’art. 32 Cost.: la disciplina speciale ex art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. per le persone gravemente malate (comprese le sieropositivi e tossicodipendenti) prevale come norma speciale.
Il principio
Non è costituzionalmente necessario che il giudice valuti sempre caso per caso il tipo di misura cautelare più adatta. Il legislatore può prevedere presunzioni di inadeguatezza di misure più lievi quando il soggetto abbia dimostrato, con il reato di evasione, di non rispettare il contenuto essenziale della misura alternativa stessa. La disciplina speciale per i soggetti gravemente malati rimane applicabile e prevale sul divieto generale.
Domande e risposte
Che cosa è il reato di evasione dagli arresti domiciliari?
L’evasione consiste nell’allontanarsi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari. Il precedente per questo reato è assunto dal legislatore come indice che la persona non rispetterà neanche in futuro la prescrizione fondamentale degli arresti domiciliari, giustificando il divieto automatico.
Un soggetto gravemente malato può essere detenuto nonostante la norma?
Sì, ma l’art. 275, commi 4-bis e seguenti, c.p.p. prevede un sistema specifico per chi sia affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, bilanciando le esigenze cautelari con il diritto alla salute. Questa normativa speciale prevale sul divieto generale di arresti domiciliari previsto dall’art. 284, comma 5-bis.
Quale è il confine tra la scelta cautelare riservata al giudice e quella prefissata dalla legge?
La sussistenza in concreto delle esigenze cautelari ("se" cautelare) è sempre una valutazione del giudice. La scelta del tipo di misura ("come" cautelare) può invece essere prefissata in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute
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