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La Corte dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’IRAP (d.lgs. n. 446/1997). L’indeducibilità dei costi del personale e degli interessi passivi è coerente con il presupposto del valore aggiunto prodotto; l’assoggettamento di professionisti e imprenditori è giustificato; il finanziamento del SSN tramite IRAP non discrimina i contribuenti.
Di cosa si tratta
Alcuni soggetti impugnarono avvisi di accertamento IRAP contestando più profili del d.lgs. n. 446/1997: l’indeducibilità dei costi per il personale dipendente, collaboratori e interessi passivi; l’equiparazione tra professionisti e imprenditori; il finanziamento del Servizio sanitario tramite IRAP; l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte dirette. La Commissione tributaria provinciale di Ancona sollevava questioni di legittimità in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato questione sugli artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lett. c); 5, commi 1 e 2 u.p.; 11, comma 1, lett. c), e 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La censura principale riguardava la mancata deduzione dei costi del personale e degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP.
La decisione della Corte
La questione sull’art. 5 (base imponibile) è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Quella sull’art. 1 (indeducibilità IRAP dall’IRPEF) è inammissibile per irrilevanza nel giudizio (controversia su rimborso acconto IRAP, non su imposte dirette). Le questioni sugli artt. 3, 11 e 36 sono manifestamente infondate: l’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto autonomamente — indice non irragionevole di capacità contributiva — e assoggetta equamente professionisti e imprenditori, con gettito destinato alla fiscalità generale senza identificazione tra soggetti passivi e beneficiari.
Il principio
L’IRAP è un’imposta coerente con l’art. 53 Cost.: il valore aggiunto prodotto da un’attività autonomamente organizzata è un indice attendibile di capacità contributiva. Rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere quale fatto espressivo di ricchezza assoggettare a imposta, con il solo limite della non arbitrarietà.
Domande e risposte
Perché i costi del personale non sono deducibili dall’IRAP?
Perché l’IRAP tassa il valore aggiunto prodotto, che per definizione include il fattore lavoro. Dedurre il costo del personale significherebbe cambiare la natura stessa del tributo, escludendo dalla base imponibile la componente principale che genera il valore aggiunto dell’impresa.
I professionisti sono davvero equiparabili agli imprenditori ai fini IRAP?
Sì, secondo la Corte. Entrambi producono nuovo valore aggiunto tramite un’attività autonomamente organizzata; l’idoneità alla contribuzione è identica. La distinzione civilistica tra impresa e professione non impone necessariamente un trattamento fiscale differenziato.
Perché il gettito IRAP destinato al SSN non crea discriminazioni?
Perché l’IRAP è un tributo di fiscalità generale, non un contributo specifico. Non occorre che vi sia identità tra chi paga l’imposta e chi beneficia del servizio finanziato: il legislatore può destinare parte del gettito fiscale a settori specifici senza violare il principio di uguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia tributaria
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e progressività fiscale
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