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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione dei lavoratori in permesso sindacale dalla tutela INAIL contro gli infortuni. Il permesso sindacale è episodico e non sospende il rapporto di lavoro, a differenza dell’aspettativa sindacale; la differenza di trattamento è pertanto giustificata.
Di cosa si tratta
Un lavoratore subisce un infortunio in itinere durante il rientro da attività sindacale svolta in permesso ex art. 30 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). L’INAIL rifiuta la copertura assicurativa ritenendo la situazione non tutelata. La Corte d’appello di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico INAIL), nella parte in cui non include tra gli assicurati i lavoratori in permesso sindacale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Parametri: artt. 3 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Firenze. La rimettente richiamava la sentenza n. 171/2002 che aveva già esteso la tutela ai lavoratori in aspettativa sindacale e sosteneva che la mancata estensione ai lavoratori in permesso creasse una disparità di trattamento ingiustificata.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il permesso sindacale (art. 30 l. n. 300/1970) è caratterizzato da episodicità e occasionalità e non altera la continuità della prestazione lavorativa. L’aspettativa sindacale (art. 31), invece, configura un distacco durevole che sospende la prestazione e l’obbligo retributivo, rendendo il sindacato soggetto obbligato al pagamento del premio INAIL. Le due fattispecie non sono assimilabili; la differenza di disciplina non viola né l’art. 3 né l’art. 38 Cost.
Il principio
Il sistema di sicurezza sociale non impone la piena socializzazione del rischio per qualsiasi attività latamente riferibile a una prestazione di lavoro; la tutela INAIL può essere limitata alle fattispecie in cui il legame con il rapporto di lavoro sia strutturale e non meramente occasionale.
Domande e risposte
Un lavoratore infortunato durante un permesso sindacale ha diritto all’indennità INAIL?
No, secondo l’interpretazione vigente al 2003: il permesso sindacale non rientra tra le fattispecie coperte dall’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965, a differenza dell’aspettativa sindacale.
Qual è la differenza tra permesso sindacale e aspettativa sindacale?
Il permesso è breve e occasionale (es. partecipazione a una riunione): il rapporto di lavoro resta in essere. L’aspettativa è un distacco prolungato per l’intera durata del mandato, con sospensione della prestazione e della retribuzione.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 171/2002 richiamata dalla Corte?
Aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non estendevano la tutela INAIL ai lavoratori in aspettativa sindacale e non obbligavano le organizzazioni sindacali al pagamento del relativo premio assicurativo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento tra permesso e aspettativa sindacale
- Art. 38 della Costituzione — diritto a tutela previdenziale in caso di infortunio sul lavoro
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