Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara illegittimo l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui fissa entro il “primo anno di vita del bambino” il termine per i riposi giornalieri spettanti anche ai genitori adottivi: il termine deve essere “primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”, garantendo parità effettiva tra genitori biologici e adottivi.

Di cosa si tratta

Una lavoratrice della Regione Friuli-Venezia Giulia, cui erano stati affidati in preadozione due bambini già oltre il primo anno di età, aveva chiesto di fruire dei riposi giornalieri (ex art. 10, l. n. 1204/1971) che il testo unico sulla maternità consentiva solo entro il primo anno di vita del bambino. Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di legittimità dell’art. 10 della l. n. 1204/1971 e dell’art. 6 della l. n. 903/1977 e dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale di Trieste.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione sulle norme del 1971 e del 1977 (abrogate o superate dal testo unico). Dichiara illegittimo l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui prevede “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Nella quasi totalità dei casi di adozione o affidamento preadottivo, i bambini hanno già superato il primo anno di età all’ingresso nella famiglia, rendendo il diritto ai riposi illusorio per i genitori adottivi.

Il principio

Le tutele lavorative legate alla genitorialità (riposi, congedi) devono essere modellate sulla realtà dell’adozione e dell’affidamento, non semplicemente estese con i medesimi riferimenti temporali validi per i genitori biologici. Il principio di parità tra le diverse forme di genitorialità (artt. 3 e 37 Cost.) impone di ancorare i termini di fruizione all’ingresso effettivo del minore in famiglia, non alla nascita.

Domande e risposte

Cosa sono i riposi giornalieri e a chi spettano?

Sono permessi retribuiti (ore di allattamento) spettanti alla madre (e, in certi casi, al padre) nelle prime fasi di cura del bambino. Originariamente previsti per le madri biologiche, sono stati estesi ai genitori adottivi e affidatari grazie alla legge e a precedenti pronunce della Corte.

Qual era il problema con il limite del “primo anno di vita”?

Quasi tutti i bambini dati in adozione o in affidamento preadottivo entrano nella famiglia dopo il primo anno di età. Il limite legale rendeva quindi di fatto impossibile fruire dei riposi per i genitori adottivi, creando una disparità irragionevole rispetto ai genitori biologici.

Dopo questa sentenza, entro quando si possono fruire i riposi in caso di adozione?

Entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, indipendentemente dall’età anagrafica del bambino al momento dell’ingresso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.