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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 448, comma 1, c.p.p. in materia di patteggiamento. La norma non consente all’imputato di ottenere l’applicazione della pena senza il consenso del pubblico ministero: il corretto presupposto interpretativo esclude il contrasto con gli artt. 111 e 112 Cost.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità sulla disposizione che consente all’imputato di rinnovare, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento precedentemente respinta per il dissenso del pubblico ministero. Secondo il rimettente, la norma imporrebbe al giudice di applicare la pena anche senza il consenso del PM, stravolgendo l’istituto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità dell’art. 448, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale (come modificato dalla l. n. 479/1999), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale di Bergamo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione. La disposizione impugnata, interpretata correttamente, non consente all’imputato di ottenere il patteggiamento senza il consenso del PM: si limita a prevedere la facoltà di rinnovare la richiesta, ma questa deve comunque essere corredata del consenso del pubblico ministero, come richiesto in via generale dall’art. 444 c.p.p. cui la norma rinvia. La questione è sollevata su un presupposto interpretativo erroneo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale basata su un erroneo presupposto interpretativo è manifestamente infondata. L’art. 448, comma 1, c.p.p. non deroga alla regola generale del consenso del PM nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.): la rinnovazione della richiesta in limine litis non equivale a patteggiamento unilaterale.

Domande e risposte

Cosa è il patteggiamento nel processo penale italiano?

È un rito alternativo al dibattimento (applicazione della pena su richiesta delle parti) che richiede l’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena da applicare. Il giudice verifica la legittimità dell’accordo e lo approva o lo rigetta.

L’imputato può imporre il patteggiamento al giudice senza l’accordo del PM?

No. L’art. 448 c.p.p. consente di rinnovare la richiesta prima del dibattimento, ma questa resta subordinata al consenso del PM ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a cui l’art. 448 espressamente rinvia.

Quando una questione di legittimità è “manifestamente infondata”?

Quando il suo presupposto interpretativo è palesemente errato o quando è già stata decisa in senso negativo da questa Corte, così da non richiedere una nuova deliberazione collegiale: l’ordinanza in camera di consiglio è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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