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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto contro la Camera dei deputati per la delibera di insindacabilità delle opinioni del deputato Cito. Il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 24 ottobre 2000 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito in un comizio e in un comunicato stampa, per le quali pendeva un procedimento penale per diffamazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati contestando la delibera di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle dichiarazioni del deputato Cito. Il parametro costituzionale invocato era l’art. 68, primo comma, Cost. in combinato con gli artt. 101 e ss. Cost. sulla funzione giurisdizionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il conflitto era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 27 del 2002; la notificazione del ricorso era avvenuta il 7 marzo 2002, ma il deposito era avvenuto solo l’8 aprile 2002, oltre il termine perentorio di venti giorni (scaduto il 27 marzo 2002). Il mancato rispetto del termine perentorio di deposito impedisce lo svolgimento della fase di merito.

Il principio

Il termine di venti giorni dalla notificazione per il deposito del ricorso nella fase decisoria del conflitto di attribuzione è perentorio. Il suo mancato rispetto comporta l’improcedibilità del giudizio, impedendo alla Corte di pronunciarsi nel merito, anche se il conflitto era stato già dichiarato ammissibile nella fase preliminare.

Domande e risposte

Cosa succede se il ricorso in un conflitto di attribuzione viene depositato in ritardo?

Il giudizio è dichiarato improcedibile. Il termine di venti giorni dalla notificazione per il deposito in cancelleria è perentorio ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il conflitto era stato già dichiarato ammissibile: come può essere improcedibile?

Perché l’ammissibilità riguarda la fase preliminare (verifica dei presupposti formali del conflitto), mentre la procedibilità riguarda la fase successiva di merito. Il deposito tardivo impedisce di aprire quest’ultima fase.

Cosa si intende per insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera delibera se una dichiarazione rientra in questa garanzia, ma il giudice può contestare tale delibera con conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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