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La Corte dichiara non fondata la questione sull’INVIM da trasferimento di beni strumentali. L’assunzione del valore di acquisto come base imponibile, anche per immobili esenti dall’INVIM decennale, è ragionevole e non viola il principio di eguaglianza tributaria.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato questione di legittimità sulla disciplina dell’INVIM (imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) applicata in caso di trasferimento di immobili strumentali che avevano in precedenza beneficiato dell’esenzione decennale: il codice tributario imponeva di assumere come valore iniziale quello dell’acquisto, non quello alla scadenza del decennio, con effetti penalizzanti per chi aveva goduto dell’esenzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità dell’art. 6, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (INVIM), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il giudice rimettente era la Commissione tributaria provinciale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’INVIM è un tributo unitario che si applica all’incremento di valore sull’intero periodo di possesso, a prescindere dalla preesistente esenzione decennale per i beni strumentali. L’esenzione non equivale a tassazione anticipata dell’incremento, sicché è ragionevole prendere come valore iniziale quello di acquisto. Le posizioni del contribuente esente e di quello non esente non sono comparabili ai fini dell’art. 3 Cost.
Il principio
L’esenzione dall’INVIM decennale concessa ai beni strumentali non equivale a tassazione fittizia dell’incremento alla scadenza del decennio. Pertanto, in caso di successivo trasferimento, è costituzionalmente legittimo assumere come valore iniziale quello di acquisto originario, senza che ciò configuri un trattamento discriminatorio rispetto ai contribuenti che non hanno mai goduto dell’esenzione.
Domande e risposte
Cos’è l’INVIM e quando si applicava?
L’INVIM (imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili) era un tributo periodico (ogni 10 anni) e da trasferimento sugli aumenti di valore degli immobili; è stata poi soppressa.
Perché l’esenzione decennale dei beni strumentali non rileva per l’INVIM da trasferimento?
Perché l’esenzione decennale sospendeva la riscossione ma non comportava la tassazione dell’incremento maturato. Non esistendo una “tassazione precedente” effettiva, il valore iniziale rimane quello dell’acquisto originario.
Viola il principio di capacità contributiva tassare l’incremento dal valore di acquisto?
No, secondo la Corte. L’incremento da tassare è quello reale dall’acquisto: l’esenzione decennale era una agevolazione provvisoria, non un riconoscimento definitivo dell’assenza di base imponibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva e progressività tributaria
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