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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana sulle istruzioni ministeriali relative al riversamento di determinati cespiti tributari. La controversia è di natura patrimoniale e non coinvolge attribuzioni costituzionali della Regione.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana contestava le istruzioni ministeriali del Ministero delle finanze del 21 dicembre 1998, che disciplinavano il riversamento agli enti delle somme riscosse dai concessionari, non prevedendo la devoluzione alla Regione di determinati cespiti tributari (entrate da condono, sanzioni pecuniarie, canoni TV e radio) ritenuti di indiscussa spettanza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota ministeriale prot. 1998/201476 del 21 dicembre 1998, invocando la violazione dell’art. 36 dello statuto siciliano (d.P.R. n. 455/1946) e delle norme di attuazione finanziaria. Giudice rimettente: la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto. Le istruzioni ministeriali contestate non determinano la spettanza delle entrate (regolata dalla legge) ma solo le modalità operative di versamento. Le eventuali contestazioni sui conteggi e sui conguagli devono essere portate nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti, non davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Le istruzioni ministeriali sui meccanismi di riscossione e riversamento non ledono di per sé le attribuzioni costituzionali delle Regioni speciali: esse disciplinano le modalità operative lasciando impregiudicata la titolarità giuridica del gettito. Per contestare errori nelle procedure di conguaglio occorre ricorrere alle sedi ordinarie.
Domande e risposte
Perché le istruzioni ministeriali sui versamenti non danno luogo a conflitto di attribuzione?
Perché non modificano le norme sulla spettanza delle entrate (che rimangono quelle statutarie) ma si limitano a disciplinare le procedure operative di versamento, senza intaccare la titolarità del diritto della Regione a percepire il gettito.
Cosa può fare la Regione Siciliana se ritiene che i conguagli siano errati?
Può contestare gli errori e le inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti, come indicato dalla stessa Corte richiamando il precedente della sentenza n. 66/2001.
La soppressione del servizio di cassa degli uffici finanziari ha modificato i diritti della Regione?
No. Come già chiarito dalla Corte, il meccanismo di riscossione lascia impregiudicata la titolarità del diritto a percepire il gettito secondo le norme sul riparto delle entrate.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.