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La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro l’intera legge regionale del Lazio sui locali storici e non fondate le questioni sulle singole norme. La legge regionale che tutela e valorizza i locali di valore storico-artistico non invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, beni culturali o contabilità pubblica.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (“Tutela e valorizzazione dei locali storici”), che istituisce un elenco regionale di locali di valore storico-artistico-ambientale e prevede finanziamenti per manutenzione, restauro e sostenimento dei canoni di locazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato l’intera legge e specifici articoli (1, 2, 3, 4, 6 comma 1, 7, 9), in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma lettere g), l), s), comma 3, e 118 della Costituzione. Le censure riguardavano la pretesa invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ordinamento degli enti pubblici, tutela dei beni culturali e contabilità pubblica.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro l’intera legge (mancanza di censure specifiche per ogni norma). Dichiara non fondate le questioni sulle singole norme: la legge regionale si limita a valorizzare beni a rilevanza locale, senza incidere sui diritti di proprietà dei privati senza consenso né sui poteri statali di tutela dei beni culturali. Il vincolo di destinazione d’uso richiede il consenso del proprietario se diverso dal beneficiario; i finanziamenti regionali non eccedono la competenza di valorizzazione.
Il principio
Le Regioni possono tutelare e valorizzare locali commerciali storici di rilevanza locale anche attraverso finanziamenti pubblici e vincoli di destinazione d’uso, purché questi vengano imposti con il consenso del proprietario quando si tratti di immobili privati, così da non invadere l’ordinamento civile né le competenze statali sui beni culturali.
Domande e risposte
Può una Regione creare un elenco di locali storici?
Sì. La Corte ha ritenuto che la formazione di un elenco regionale di locali di valore storico-artistico-ambientale rientri nella competenza regionale di valorizzazione, a condizione che non interferisca con i poteri statali di tutela dei beni culturali sottoposti a vincolo ministeriale.
I vincoli di destinazione d’uso sugli immobili privati sono costituzionali?
Sì, se il proprietario presta il consenso. La legge regionale richiedeva espressamente l’assenso del proprietario diverso dal beneficiario del finanziamento, rispettando così la riserva di competenza statale in materia di ordinamento civile e diritti dominicali.
I finanziamenti regionali per canoni di locazione dei locali storici sono ammissibili?
Sì. La Corte ha ritenuto che l’aiuto finanziario per fronteggiare gli aumenti di canone non invadesse competenze statali ma costituisse legittimo esercizio della funzione regionale di valorizzazione del patrimonio storico locale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile e sui beni culturali
- Art. 118 della Costituzione — attribuzione delle funzioni amministrative
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