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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione Lombardia sulla legge di riordino del settore termale (l. n. 323/2000). Le censure principali vengono rigettate perché le norme impugnate si limitano a fissare principi generali nel rispetto delle competenze regionali.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva impugnato l’intera legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) e in particolare alcune sue disposizioni, sostenendo che invadessero le competenze regionali in materia di acque termali, assistenza sanitaria e urbanistica.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lombardia ha impugnato la l. n. 323/2000 nella sua interezza e specifici articoli (artt. 1 commi 4 e 5; 3 comma 1; 4 commi 1 e 4; 6 commi 1 e 2; 13), in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 76, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del Titolo V del 2001). Giudice rimettente: la Regione Lombardia in sede di ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso contro la legge nella sua interezza; dichiara cessata la materia del contendere su alcune norme per sopravvenuta abrogazione o sostituzione; dichiara non fondate le questioni residue. In particolare, i poteri sostitutivi statali e le norme di principio previste dalla legge termale non eccedono i limiti della competenza statale di indirizzo e coordinamento rispetto alle competenze regionali concorrenti.
Il principio
In materia di competenza concorrente, lo Stato può fissare principi generali e criteri di indirizzo senza invadere l’autonomia regionale, a condizione che le norme statali non si spingano a disciplinare in dettaglio aspetti rimessi alle Regioni. I poteri sostitutivi governativi devono essere previsti espressamente e limitati ai casi di inerzia ingiustificabile.
Domande e risposte
Perché il ricorso contro l’intera legge è stato dichiarato inammissibile?
Perché l’impugnazione dell’intera legge senza una motivazione specifica per ciascuna disposizione non soddisfa i requisiti minimi di un ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.
La legge termale poteva prevedere poteri sostitutivi del Governo?
Sì, entro certi limiti. La Corte ha ritenuto che la norma sull’intervento sostitutivo (art. 1, comma 4) non fosse illegittima perché la Regione aveva avuto un termine ragionevole per adempiere e i poteri sostitutivi erano limitati all’ipotesi di inerzia.
Quando una norma statale in materia concorrente è di dettaglio e quindi illegittima?
Quando non si limita a enunciare principi generali ma disciplina aspetti specifici della materia che la Costituzione riserva alla potestà legislativa regionale. In questo caso la legge termale è stata ritenuta rispettosa di tale confine.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative (nella versione anteriore alla riforma del 2001 applicabile ratione temporis)
- Art. 118 della Costituzione — attribuzione delle funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
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