Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Siciliana sulla legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000). Le norme impugnate riguardanti emersione di basi imponibili, riduzione di accisa e agevolazioni non violano l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto siciliano.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva impugnato quattro disposizioni della legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) sostenendo che ledessero il suo diritto a percepire tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, come sancito dallo Statuto speciale siciliano e dalle sue norme di attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 5, 23, 25 e 67 della l. n. 388/2000, in riferimento all’art. 36 dello statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946), all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 (norme di attuazione finanziaria) e agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Regione Siciliana in sede di ricorso in via principale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Le norme sulle “nuove entrate” derivanti dall’emersione di basi imponibili (art. 5) rientrano nelle eccezioni consentite dallo statuto; le riduzioni di accisa (artt. 23, 25) incidono su entrate tradizionalmente escluse dalla sfera regionale; per l’art. 67 (norme sul Fondo sanitario), la Corte rileva che la disposizione si basa su un meccanismo di cooperazione Stato-Regione, come indicato dal principio di leale collaborazione.
Il principio
L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana incontra limiti quando lo Stato istituisce nuove fattispecie tributarie o disciplina entrate che storicamente non rientravano nella sfera regionale. Il principio di leale cooperazione regola i meccanismi di distribuzione del gettito tra Stato e Regioni a statuto speciale.
Domande e risposte
Quali entrate spettano in via generale alla Regione Siciliana?
Secondo lo statuto, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio siciliano, salvo eccezioni per nuove imposte con finalità specifiche statali e per casi particolari disciplinati dalle norme di attuazione.
Perché la norma sull’emersione delle basi imponibili non lede la Sicilia?
Perché la Corte ha qualificato le maggiori entrate derivanti dall’emersione come entrate di nuova istituzione con finalità specifiche, rientranti nell’eccezione statutaria che consente allo Stato di riservarle.
Cosa impone il principio di leale collaborazione in questo contesto?
Impone che la ripartizione del gettito tra Stato e Regione avvenga mediante procedure concordate, e che eventuali contestazioni siano risolte in sede amministrativa o giurisdizionale, non rendendo di per sé illegittima la norma statale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per il trattamento differenziato delle Regioni speciali
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.