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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la questione inammissibile per una parte e non fondata per il resto. La legge quadro sul settore fieristico (l. n. 7/2001) non lede le competenze della Provincia autonoma di Trento nelle materie “fiere e mercati” e “commercio” riconosciute dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Trento aveva impugnato alcune norme della legge quadro sul settore fieristico (l. 11 gennaio 2001, n. 7) sostenendo che si applicassero anche al suo territorio, invadendo le competenze provinciali in materia di fiere, mercati e commercio garantite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 6 e 8, commi 1 lett. b) e 2, della l. n. 7/2001 (Legge quadro sul settore fieristico), in riferimento agli artt. 8 n. 12, 9 n. 3 e 16 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), all’art. 1 del d.P.R. n. 1017/1978 e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992. Il giudice rimettente è la stessa Provincia autonoma di Trento in sede di ricorso in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’art. 6 della l. n. 7/2001 per sopravvenuta carenza di interesse (norma sostituita dall’art. 58 della l. n. 166/2002). Dichiara invece non fondata la questione riguardante l’art. 8, commi 1 lett. b) e 2, ritenendo che la norma impugnata, letta sistematicamente, non si applichi alle Province autonome grazie alla clausola di salvaguardia dell’art. 1 della stessa legge.

Il principio

Le clausole di salvaguardia delle competenze regionali e provinciali contenute nelle leggi statali vanno interpretate in modo da rendere effettivo il riparto costituzionale delle attribuzioni. La legge quadro fieristica, prevedendo espressamente la salvaguardia delle competenze delle Province autonome, non invade l’autonomia provinciale anche se utilizza formule generali.

Domande e risposte

Perché la Provincia di Trento ha impugnato la legge fieristica?

Perché temeva che alcune norme si applicassero al suo territorio, sovrapponendosi alle competenze provinciali primarie in materia di fiere e mercati riconosciute dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Cosa ha stabilito la Corte sull’art. 6 della legge?

Ha dichiarato inammissibile il ricorso su questo punto perché, nel frattempo, l’art. 6 era stato sostituito da una norma successiva, facendo venir meno l’interesse a ricorrere.

Le Province autonome sono esentate dalla legge quadro fieristica?

Sì. L’art. 1 della stessa legge n. 7/2001 fa espressamente salve le competenze delle Province autonome in materia di fiere, e la Corte ha confermato che questa clausola è efficace e non puramente formale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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