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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 502/1992 sull’attribuzione del patrimonio immobiliare dei Comuni alle aziende sanitarie locali. Il rimettente omette di motivare sull’applicabilità del testo più recente (d.lgs. n. 229/1999) e sull’eccesso di delega rispetto alla legge che lo ha delegificato.
Di cosa si tratta
Il Comune di Caluso contestava la delibera regionale che aveva trasferito alla ASL n. 9 alcuni locali di sua proprietà (Palazzo Spurgazzi), destinati agli uffici amministrativi dell’azienda sanitaria. Il Comune sosteneva che l’art. 5 del d.lgs. n. 502/1992 dovesse essere interpretato nel senso di consentire il trasferimento solo dei beni già appartenuti agli enti sanitari disciolti nel 1978, e non di qualunque bene comunale con vincolo sanitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ivrea ha impugnato l’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sia nel testo modificato dal d.lgs. n. 517/1993 sia nel testo modificato dal d.lgs. n. 229/1999, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall’art. 1, lett. p), della legge n. 421/1992.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per due distinte ragioni. In primo luogo il rimettente non motiva sull’applicabilità della versione più recente della norma (d.lgs. n. 229/1999) e non raffrontla con la legge delega che l’ha prodotta (diversa dalla n. 421/1992). In secondo luogo omette di esaminare se il “vincolo di destinazione sanitaria” comprenda anche i beni comunali destinati ad ospitare uffici amministrativi (non strutture sanitarie originarie).
Il principio
Quando una norma è stata modificata, il giudice rimettente deve motivare su quale versione della norma sia applicabile al caso di specie e raffrontarla con la legge delega che la regge. Omettere tale verifica rende l’ordinanza carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza e comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Quali beni dovevano essere trasferiti dai Comuni alle ASL secondo l’art. 5 d.lgs. 502/1992?
La norma prevedeva il trasferimento di tutti i beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, nonché di quelli già appartenuti ai disciolti enti mutualistici. La portata del “vincolo di destinazione” era controversa.
Cosa sosteneva il Comune di Caluso?
Che il trasferimento riguardasse solo i beni già appartenuti agli enti mutualistici soppressi (confluiti nei Comuni nel 1978), non qualunque bene comunale destinato ai servizi sanitari. La legge delega n. 421/1992 parlava espressamente di beni “già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici”.
Cosa cambia con il d.lgs. n. 229/1999?
Il d.lgs. n. 229/1999 ha ridefinito il patrimonio delle ASL includendo tutti i beni “comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività”, ampliando potenzialmente la portata del trasferimento. Era emanato in base a una legge delega diversa (l. n. 419/1998), che il rimettente aveva omesso di considerare.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa, parametro invocato per eccesso di delega
- Art. 77 della Costituzione — Decreto legislativo, parametro invocato
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