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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 511, comma 2, 525 e 526 c.p.p. nella parte in cui, dopo un mutamento del giudice, non consentono di leggere le dichiarazioni già assunte quando una parte chieda la ripetizione dell’esame. La disciplina dell’art. 190-bis c.p.p. – invocata come parametro di confronto – ha carattere eccezionale e non può essere estesa per via interpretativa.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trani, a seguito dell’astensione di un componente del collegio, era stato ricostituito. Le difese avevano chiesto la ripetizione dell’esame di tutti i testimoni ai sensi dell’art. 525, comma 2, c.p.p. (principio di immutabilità del giudice). Il rimettente riteneva irragionevole che, in questa ipotesi, non si potessero leggere le dichiarazioni già acquisite al fascicolo, come invece consentito per i procedimenti di criminalità organizzata dall’art. 190-bis c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani ha impugnato gli artt. 511, comma 2, 525 e 526 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite, non consentono la lettura delle dichiarazioni già acquisite quando una parte chieda la ripetizione dell’esame dopo un mutamento del giudice.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando le precedenti ordinanze n. 59/2002, n. 431/2001 e n. 399/2001. La disciplina dell’art. 190-bis c.p.p. deroga ai principi di oralità e immediatezza: ha carattere eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti (delitti di criminalità organizzata). La “dilatazione irragionevole dei tempi processuali” non giustifica un ampliamento per via interpretativa.
Il principio
Le disposizioni che derogano ai principi fondamentali del processo — come l’art. 190-bis c.p.p. che deroga all’oralità e all’immediatezza — hanno carattere eccezionale e non possono essere estese per analogia o per via di addizione giudiziale a casi non previsti dalla legge. La loro espansione è riservata al legislatore.
Domande e risposte
Cosa prevede il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, c.p.p.)?
Stabilisce che alla deliberazione possano partecipare solo i giudici che hanno assistito all’intero dibattimento. Se il giudice cambia, occorre rinnovare gli atti dibattimentali, incluso l’esame dei testimoni: è il prezzo dell’oralità e dell’immediatezza nel processo penale.
Quando si applica l’art. 190-bis c.p.p. che consente la lettura delle dichiarazioni?
L’art. 190-bis c.p.p., come modificato dalla legge n. 63/2001, si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata (e di terrorismo). In questi casi, se un testimone è già stato esaminato in un precedente dibattimento o incidente probatorio, il giudice può disporre che non si proceda nuovamente all’esame, salvo che sia assolutamente necessario.
Perché la questione era già stata decisa in precedenza?
Perché la stessa questione, sostanzialmente identica, era stata sollevata più volte da altri giudici e la Corte l’aveva già decisa con le ordinanze n. 399 e 431 del 2001 e n. 59 del 2002, senza che il rimettente avesse prospettato argomentazioni nuove o diversi profili di incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — Ragionevole durata del processo, parametro invocato
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