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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio (art. 11, commi 5-10, l. n. 413/1991). L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione autonoma sulla non manifesta infondatezza ma si limita a un rinvio per relationem alle argomentazioni delle parti, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale consolidata.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in un giudizio sul rimborso di ritenute d’acconto su somme percepite a titolo di risarcimento per accessione invertita, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze da esproprio previsto dalla legge n. 413/1991. La Corte rileva che l’ordinanza manca di un’autonoma motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale aveva impugnato l’art. 11, commi 5-10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in riferimento agli artt. 3, 42 (terzo comma) e 53 della Costituzione. Tuttavia la non manifesta infondatezza era motivata, quanto agli artt. 3 e 53 Cost., con un “espresso rinvio” alle motivazioni degli atti di parte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per tutti i parametri evocati. Quanto agli artt. 3 e 53 Cost., l’ordinanza si limita a un rinvio per relationem agli atti di parte, senza motivazione autonoma — prassi costantemente censurata dalla Corte (v. sentenza n. 425/2000). Quanto all’art. 42, terzo comma, Cost., manca qualunque motivazione sui termini del contrasto e sulla sua concreta rilevanza nel giudizio.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: non può limitarsi a richiamare per relationem il contenuto di atti di parte o di altri provvedimenti. Il giudice rimettente deve esporre autonomamente le ragioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, in modo che la Corte costituzionale possa valutarle senza necessità di accedere ad altri atti.

Domande e risposte

Cosa si intende per “motivazione autosufficiente” dell’ordinanza di rimessione?

Significa che l’ordinanza deve contenere in sé stessa, senza rinvii ad altri atti, la descrizione della fattispecie, le ragioni della rilevanza della questione nel giudizio principale e le argomentazioni che fondano il dubbio di costituzionalità. È un requisito di ammissibilità del ricorso incidentale.

Qual è la questione sostanziale che era stata posta sulla tassazione delle indennità di esproprio?

Si contestava l’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze conseguenti all’esproprio o alla cessione volontaria, poiché ciò avrebbe eroso il ristoro patrimoniale garantito dall’art. 42, terzo comma, della Costituzione, riducendolo a un indennizzo meramente apparente.

La questione può essere riproposta?

Sì: la dichiarazione di inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza non preclude la riproposizione della questione in un altro giudizio, con un’ordinanza adeguatamente motivata che superi i difetti riscontrati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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