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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Dopo l’ordinanza di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 271/2002 che ha trasformato in illecito amministrativo la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, eliminando la disparità rispetto ai medicinali e rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

In un processo penale per pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di costituzionalità: la norma (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997) prevedeva sanzione penale, mentre la pubblicità di medicinali era stata depenalizzata nel 1999. La Corte rileva che nelle more il legislatore ha rimosso la disparità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui puniva penalmente la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici, quando la corrispondente fattispecie per i medicinali per uso umano era già stata depenalizzata dal d.lgs. n. 507/1999.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 271/2002 ha sostituito la norma impugnata, trasformando le violazioni in materia di pubblicità di dispositivi medici in illeciti amministrativi con le stesse sanzioni previste per i medicinali. La disparità denunciata è venuta meno e il giudice rimettente deve riesaminare la rilevanza della questione.

Il principio

Quando il legislatore, dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale, modifica la norma impugnata eliminando la disparità denunciata, la Corte non può decidere nel merito ma deve restituire gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Qual era la differenza tra dispositivi medici e medicinali in materia di pubblicità?

Prima del d.lgs. n. 271/2002, la pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano era solo illecito amministrativo (per effetto del d.lgs. n. 507/1999), mentre quella di dispositivi medici era ancora reato penale (arresto fino a tre mesi e ammenda). Il d.lgs. 271/2002 ha equiparato i due regimi.

Perché la Corte non si è pronunciata nel merito sulla ragionevolezza?

Perché la norma oggetto della questione era stata interamente sostituita dalla nuova disciplina, che aveva rimosso la disparità censurata. Pronunciarsi nel merito su una norma non più vigente nella formulazione impugnata avrebbe privato la sentenza di concreta utilità.

Il reato è stato completamente eliminato?

Sì, per la pubblicità non autorizzata. Il d.lgs. n. 271/2002 ha trasformato le relative violazioni in illeciti amministrativi, uniformando il trattamento a quello previsto per i medicinali ai sensi dell’art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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