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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie i conflitti di attribuzioni della Provincia autonoma di Trento e della Regione Emilia-Romagna contro il decreto ministeriale del 14 giugno 2002 sui Sert.T (servizi per le tossicodipendenze). Il decreto, adottato senza il parere della Conferenza Stato-Regioni, viola il principio di leale collaborazione e comprime le competenze regionali. La Corte lo annulla.

Di cosa si tratta

Il Ministero della salute aveva emesso un decreto che ridefiniva in modo analitico l’organizzazione e le funzioni dei Sert.T (servizi per le tossicodipendenze delle ASL). Il decreto era stato adottato senza il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, che la norma base (art. 118 d.P.R. n. 309/1990) richiedeva espressamente. Regioni e Province autonome lamentavano la lesione delle proprie competenze in materia sanitaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 14 giugno 2002, lamentando la violazione dell’art. 117, commi 3, 4 e 6, della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie i ricorsi, dichiara che non spettava allo Stato adottare quel decreto in quelle forme e annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002. Il decreto non è riconducibile alla competenza statale esclusiva sulla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.), né rispetta la procedura di consultazione della Conferenza Stato-Regioni prescritta dalla norma di base.

Il principio

Le norme sui livelli essenziali delle prestazioni devono essere adottate con legge e seguire procedure che coinvolgano le Regioni. Un decreto ministeriale analitico sull’organizzazione sanitaria, adottato senza la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, viola il principio di leale collaborazione e le competenze regionali in materia di “tutela della salute” (art. 117, comma 3, Cost.).

Domande e risposte

Cosa sono i livelli essenziali delle prestazioni?

Sono le prestazioni minime che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale in materia di diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). La loro determinazione spetta al legislatore statale, con procedure partecipative.

Perché il decreto ministeriale è stato annullato?

Principalmente perché era stato adottato senza il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, come invece richiedeva l’art. 118 del d.P.R. n. 309/1990. Questa violazione della procedura si traduce in lesione delle prerogative costituzionali delle Regioni.

Anche le Province autonome hanno competenze in materia sanitaria?

Sì: la Provincia autonoma di Trento gode di potestà primaria in materia di “assistenza e beneficenza pubblica” e di potestà ripartita in materia di “igiene e sanità” in base allo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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