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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 790 c.c. sollevata da un notaio, in quanto il notaio rogante non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale: la funzione notarile non è equiparabile a quella giurisdizionale.

Di cosa si tratta

Un notaio di Giulianova, chiamato a rogare un atto di donazione in cui il donante voleva riservarsi la facoltà di richiedere al donatario prestazioni di assistenza morale e materiale per tutta la vita, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 790 c.c. Il notaio riteneva che la norma non consentisse una tale riserva e che ciò violasse la libertà contrattuale (artt. 2, 3 e 41 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 790 del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità per il donante di riservarsi una prestazione non pecuniaria di assistenza. Parametro: artt. 2, 3 e 41 della Costituzione. “Giudice” rimettente: notaio di Giulianova (legittimazione contestata dalla Corte).

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione, in quanto il notaio che redige un atto pubblico non è assimilabile a un organo giurisdizionale e non è pertanto legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953.

Il principio

La legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale spetta solo ai giudici nell’esercizio di funzioni giurisdizionali: la funzione notarile, pur avendo carattere pubblico, non è equiparabile a quella giurisdizionale, e il notaio rogante non può essere considerato “autorità giurisdizionale” ai fini dell’art. 23 della legge n. 87/1953.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 790 del codice civile?

L’art. 790 c.c. disciplina la donazione con riserva di disporre: il donante può riservarsi la facoltà di disporre di uno dei beni donati o di una somma determinata. Non prevede la possibilità di riservare prestazioni personali di assistenza a carico del donatario.

Perché il notaio non può sollevare questioni di costituzionalità?

Perché l’incidente di costituzionalità può essere sollevato solo da un giudice nel corso di un giudizio. Il notaio redige atti pubblici ma non esercita funzioni giurisdizionali: non decide controversie né applica la legge in modo vincolante per le parti. Il suo ruolo è di documentazione e di pubblica fede, non di giudicato.

Come si può ottenere una donazione con obbligo di assistenza?

Le parti possono ricorrere ad altri strumenti: la donazione modale (art. 793 c.c.), che impone un onere al donatario; il contratto di mantenimento; o una combinazione di negozi. Se la questione è sulla legittimità della norma, andrebbe sollevata in un giudizio dinanzi a un giudice competente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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