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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 41/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo delle norme dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che limitano la reintegra nel posto di lavoro alle imprese con più di quindici dipendenti, nonché delle correlate disposizioni della legge n. 108/1990.

Di cosa si tratta

Il referendum chiedeva l’abrogazione della soglia dimensionale prevista dall’art. 18, primo comma, dello Statuto dei lavoratori per l’applicazione della tutela reale contro il licenziamento illegittimo (reintegra nel posto di lavoro). La soglia di quindici dipendenti per unità produttiva e sessanta a livello nazionale escludeva le piccole imprese dall’obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato. La proposta abrogativa mirava a estendere la tutela reale a tutti i datori di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, bensì di un giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge cost. n. 1/1953. La Corte verifica che la richiesta sia omogenea, chiara, non riguardi materie escluse dal referendum abrogativo (ex art. 75 Cost.) e non sia contraddittoria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle parti indicate in epigrafe dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 300/1970 (come modificato dalla legge n. 108/1990), degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108/1990, e dell’art. 8 della legge n. 604/1966.

Il principio

Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è omogeneo, chiaramente formulato e non riguarda le materie tassativamente escluse dall’art. 75 della Costituzione (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di ratifica dei trattati internazionali, leggi costituzionali). Le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla tutela reale non rientrano in alcuna di queste categorie.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori?

L’art. 18 della legge n. 300/1970 prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice ordini la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Questa tutela «reale» si applicava, nella formulazione oggetto di referendum, solo alle imprese con più di quindici dipendenti per unità produttiva o più di sessanta a livello nazionale.

Cosa si intende per «tutela reale» e «tutela obbligatoria»?

La tutela reale comporta la reintegra nel posto di lavoro; quella obbligatoria impone solo il pagamento di un’indennità risarcitoria senza obbligo di ripristino del rapporto. La proposta referendaria mirava a estendere la tutela reale a tutte le imprese, eliminando la soglia dimensionale.

Il referendum si è poi svolto?

La sentenza riguarda solo il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, pronunciato nel gennaio 2003. Per verificare se il referendum si sia successivamente tenuto e con quale esito, occorre consultare i dati del Ministero dell’interno sulle consultazioni referendarie del 2003.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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