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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1168 del codice civile (azione di reintegrazione nel possesso). La tutela possessoria prescinde dalla legittimità del diritto reale sottostante e non viola gli artt. 3 e 42 Cost.
Di cosa si tratta
In una controversia per la ricostruzione di un muretto abbattuto, il Tribunale di Ancona (sez. distaccata di Jesi) aveva dubitato della legittimità dell’art. 1168 c.c., che tutela il possessore dall’azione di spoglio anche quando il possesso stesso non corrisponde a un diritto reale riconosciuto dall’ordinamento. Il muretto era stato abbattuto perché incompatibile con la concessione edilizia in variante.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1168 del codice civile, «nella parte in cui concede una tutela possessoria anche a prescindere dai poteri conformativi della corrispondente figura di diritto reale previsti dall’ordinamento». Parametro: artt. 3 e 42 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Jesi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1168 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Il principio
La tutela possessoria è una protezione autonoma rispetto alla titolarità del diritto reale: l’ordinamento tutela il possesso di fatto per ragioni di ordine pubblico e certezza delle relazioni giuridiche, indipendentemente dalla legittimità del titolo. Ciò non contrasta né con l’uguaglianza né con la garanzia della proprietà.
Domande e risposte
Cosa tutela l’art. 1168 del codice civile?
L’art. 1168 c.c. disciplina l’azione di reintegrazione (o di spoglio): chi è stato spossessato con violenza o clandestinità può chiedere al giudice di essere reintegrato nel possesso, anche se non è titolare del diritto reale corrispondente. Il rimedio tutela la situazione di fatto del possesso.
Perché la tutela del possesso prescinde dalla legittimità del diritto?
La ratio della tutela possessoria è quella di impedire che ciascuno si faccia ragione da sé: l’ordinamento preferisce ripristinare lo status quo ante e poi eventualmente risolvere la questione del diritto in una sede separata (giudizio petitorio), per evitare turbamenti dell’ordine pubblico.
La presenza di un’autorizzazione edilizia contraria esclude la tutela possessoria?
No. La tutela possessoria riguarda la situazione di fatto; eventuali irregolarità urbanistico-edilizie del bene su cui si esercita il possesso potranno essere fatte valere in altre sedi, ma non privano il possessore del diritto a essere reintegrato dallo spoglio violento o clandestino.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — garanzia della proprietà privata
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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