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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli e altri magistrati. Si tratta della fase di ammissibilità: il merito sarà deciso successivamente.
Di cosa si tratta
L’on. Marcello Dell’Utri era imputato davanti al Tribunale penale di Milano per diffamazione a mezzo stampa per dichiarazioni rese in un’intervista del 1999. La Camera dei deputati, con delibera del 14 marzo 2002, aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione (prerogativa parlamentare). Il Tribunale aveva sollevato conflitto, ritenendo che la Camera avesse invaso la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano – sezione sesta penale (monocratica) ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 14 marzo 2002 (doc. IV-quater, n. 13) sull’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, comma 1, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara il conflitto ammissibile: sussistono sia il requisito soggettivo (il Tribunale e la Camera sono entrambi legittimati a essere parti del conflitto) sia il requisito oggettivo (vi è una concreta controversia sull’esercizio del potere costituzionale di dichiarare l’insindacabilità). Dispone la notifica del ricorso alla Camera.
Il principio
Nella fase di ammissibilità di un conflitto tra poteri, la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti minimi: soggettivi (le parti sono poteri dello Stato con sfera garantita dalla Costituzione) e oggettivi (vi è materia di un conflitto costituzionale). Ogni valutazione sul merito è riservata alla fase successiva.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
Che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È la cosiddetta prerogativa dell’insindacabilità.
Chi decide se un’affermazione di un parlamentare rientra nell’insindacabilità?
In prima battuta la Camera di appartenenza, con una delibera. Ma se il giudice penale ritiene che la delibera abbia invaso le sue attribuzioni, può promuovere conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
Qual è il criterio per riconoscere l’insindacabilità?
Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), occorre una “identità sostanziale di contenuto” tra le dichiarazioni esterne e atti tipici del mandato parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prerogative parlamentari, inclusa l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.