Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con sentenza n. 39/2003 la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato nominare il commissario delegato per fronteggiare l’emergenza idrica nelle province siciliane di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, respingendo il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana.
Di cosa si tratta
Con ordinanza n. 3108 del 24 febbraio 2001, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva nominato un commissario delegato per affrontare la grave emergenza idrica in cinque province siciliane. La Regione Siciliana ha impugnato questo atto sostenendo che, per materie rientranti nella sua competenza esclusiva — come la gestione delle acque, il demanio idrico e i lavori pubblici —, la nomina di un commissario statale avrebbe violato la sua autonomia speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza n. 3108/2001 del Dipartimento della protezione civile, in riferimento agli artt. 14, 32, 33, 34 e 36 dello statuto siciliano (r.d.lgs. n. 455/1946), all’art. 3 del d.P.R. n. 1825/1961, all’art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonché ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato — e per esso al Ministro dell’interno — nominare un commissario delegato per l’attuazione degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza idrica nelle province indicate. La gestione di una situazione di emergenza che travalica la sola dimensione regionale giustifica l’intervento statale.
Il principio
In presenza di una situazione di emergenza di rilevanza sovra-regionale, lo Stato può legittimamente esercitare poteri di ordinanza attraverso la protezione civile e nominare commissari delegati, anche in settori di competenza regionale, senza che ciò leda l’autonomia speciale della Regione. Il principio di sussidiarietà in senso ascendente giustifica l’intervento statale quando la Regione non sia in grado di fronteggiare autonomamente l’emergenza.
Domande e risposte
Cos’è un commissario delegato della protezione civile?
È un soggetto nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Dipartimento della protezione civile per gestire una specifica emergenza. Può operare in deroga alla normativa ordinaria, adottando misure urgenti che esulano dalle procedure amministrative standard.
Perché la Regione Siciliana rivendicava la competenza?
Lo statuto speciale siciliano attribuisce alla Regione competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di acque pubbliche, demanio idrico, lavori pubblici e uso delle acque. La Regione sosteneva che la nomina di un commissario statale avesse invaso queste sfere di autonomia.
Cosa ha risposto la Corte sull’autonomia siciliana?
La Corte ha ritenuto che l’emergenza idrica, per la sua gravità e le dimensioni sovra-regionali, giustificasse l’intervento statale. La nomina del commissario non ha annullato le competenze regionali, ma ha affiancato ad esse un potere statale di emergenza che trova la sua base giuridica nella legislazione sulla protezione civile e nel principio di sussidiarietà.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza dell’azione pubblica in stato di emergenza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.