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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla legge toscana di soppressione del Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.): la normativa statale sopravvenuta ha reso uniforme la disciplina in tutta Italia.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Toscana n. 2/2002, che sopprimeva il CO.RE.CO. (organo di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali) e trasferiva poteri sostitutivi al Difensore civico regionale, contestandone la compatibilità con la riforma del Titolo V della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 3, 4 e 5 della l.r. Toscana n. 2/2002 (soppressione CO.RE.CO. e trasferimento poteri al Difensore civico), in riferimento agli artt. 114, 117, lett. p), 119 e 120 Cost. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

La decisione della Corte

Cessata la materia del contendere: durante il giudizio è entrata in vigore la normativa statale che ha soppresso i CO.RE.CO. su tutto il territorio nazionale, rendendo priva di oggetto l’impugnativa.

Il principio

Quando una norma statale sopravvenuta disciplina in modo uniforme la materia oggetto del ricorso, rendendo la legge regionale non più applicabile o priva di effetti, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa era il CO.RE.CO.?

Il Comitato regionale di controllo, organo previsto dalla legge n. 142/1990 che esercitava il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali; è stato definitivamente soppresso dalla riforma del Titolo V del 2001.

Cosa significa ‘cessata la materia del contendere’?

La Corte non decide nel merito perché la questione ha perso oggetto: la situazione si è risolta in altro modo (nella specie, con una legge nazionale che ha prodotto lo stesso effetto della norma regionale impugnata).

Cosa prevede il nuovo art. 117, lett. p), Cost. in materia di enti locali?

Riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ciò include la disciplina dei controlli sugli atti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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