Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancanza di contraddittorio prima dell’emissione del decreto penale di condanna: il procedimento monitorio, con il contraddittorio eventuale e differito garantito dall’opposizione, è compatibile con gli artt. 24, 111 e 3 Cost.

Di cosa si tratta

Più tribunali avevano dubitato della legittimità dell’art. 459 c.p.p. (decreto penale di condanna) nella parte in cui non prevede che l’imputato possa presentare memorie difensive prima che il giudice emetta il decreto, sostenendo che ciò violasse il giusto processo ex art. 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Artt. 459 e 460 c.p.p. (procedimento per decreto), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettenti: Tribunali di Marsala, Avellino e Torre Annunziata.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati: la specificità del rito monitorio (contraddittorio eventuale e differito all’opposizione) è compatibile con artt. 3, 24 e 111 Cost.; il contraddittorio si esplica in modo pieno in caso di opposizione.

Il principio

Il procedimento per decreto penale è costituzionalmente legittimo perché il contraddittorio, pur differito alla fase di opposizione, si svolge poi in modo pieno con le stesse garanzie del rito ordinario; la notificazione del decreto, ancorata all’effettiva conoscenza, garantisce il diritto di difesa.

Domande e risposte

Nel procedimento per decreto, l’imputato può difendersi prima della condanna?

No, ma può fare opposizione: in quel caso si apre un dibattimento ordinario con pieno contraddittorio. La Corte ha ritenuto questo sufficiente.

Il giusto processo ex art. 111 Cost. impone il contraddittorio anticipato in ogni procedimento?

No. L’art. 111 Cost. non richiede che il contraddittorio si collochi sempre nella fase iniziale; è sufficiente che sia garantito efficacemente, anche in una fase successiva.

Cosa accade se il decreto penale non può essere notificato all’imputato irreperibile?

Il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al PM (art. 460, comma 4, c.p.p.), così da garantire che l’imputato abbia effettiva conoscenza dell’accusa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.