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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 19 della legge finanziaria 2003, che proroga le agevolazioni IRAP per il settore agricolo riducendo l’aliquota per il 2002. La Regione Veneto non può contestare la norma in quanto l’IRAP è ancora disciplinata dalla legge statale e le Regioni non hanno ancora esercitato pienamente la propria competenza tributaria concorrente.
Di cosa si tratta
L’art. 19 della legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) prorogava le agevolazioni IRAP per il settore agricolo, riducendo l’aliquota dell’imposta per la competenza 2002 con effetti di cassa sui due anni successivi. La Regione Veneto aveva impugnato questa disposizione sostenendo che, poiché l’IRAP è un’imposta ricadente nel sistema tributario regionale, lo Stato non potesse modificarne unilateralmente le aliquote senza prevedere forme di compensazione per la finanza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 19, l. n. 289/2002 (riduzione aliquota IRAP per il settore agricolo). Parametri: artt. 114, 117 terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Ricorrente: Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’IRAP, benché classificata come «imposta regionale», è ancora oggi interamente disciplinata dalla legge statale (d.lgs. n. 446/1997). Le Regioni, pur potendo intervenire con legge nel rispetto dei principi fondamentali, non lo hanno ancora fatto in modo tale da acquisire una prerogativa esclusiva sull’aliquota. Di conseguenza, lo Stato può ancora modificare le aliquote IRAP, anche senza prevedere compensazioni per le Regioni.
Il principio
L’IRAP è formalmente un’imposta regionale ma la sua disciplina rimane statale finché le Regioni non esercitino le proprie competenze di modifica. Lo Stato conserva dunque il potere di intervenire sull’aliquota, anche in via agevolativa per settori specifici, senza violare l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 della Costituzione.
Domande e risposte
L’IRAP è un’imposta statale o regionale?
L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è formalmente un’imposta regionale, istituita dal d.lgs. n. 446/1997. In concreto, però, la disciplina fondamentale — base imponibile, aliquote standard, esenzioni — è ancora fissata dalla legge statale, con margini limitati di intervento regionale.
Perché il settore agricolo godeva di un’aliquota ridotta?
Storicamente l’agricoltura ha beneficiato di aliquote IRAP agevolate per ragioni di politica economica: trattandosi di un settore ad alta intensità di lavoro e a margini ridotti, l’imposta sulle attività produttive colpisce proporzionalmente più duramente le imprese agricole rispetto ad altri settori.
Le Regioni hanno oggi maggiori poteri sull’IRAP?
Sì: il d.lgs. n. 68/2011 (federalismo fiscale) ha ampliato le competenze regionali sull’IRAP, consentendo maggiori variazioni dell’aliquota. Tuttavia, la struttura fondamentale dell’imposta rimane di competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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