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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Due Giudici di pace (Roma e Cesena) avevano impugnato le norme sulla legge n. 689/1981 che, secondo il diritto vivente, imponevano il deposito manuale in cancelleria come unica modalità per l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione. La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché nel frattempo la sentenza n. 98/2004 ha già dichiarato incostituzionale quella limitazione.

Di cosa si tratta

Per opporsi a una multa o a una sanzione amministrativa emessa con ordinanza-ingiunzione, il cittadino deve presentare ricorso al giudice civile competente. Le norme della legge n. 689/1981 (artt. 22–24), come interpretate dalla giurisprudenza, non consentivano di usare il servizio postale per depositare l’opposizione. Due Giudici di pace avevano giudicato questa limitazione irragionevole e lesiva del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Roma e quello di Cesena avevano impugnato gli artt. 22, 23 e 24 della l. n. 689/1981 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludevano il servizio postale per la proposizione dell’opposizione, discriminando i residenti lontani dalla sede del giudice competente.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti ai giudici rimettenti: la sentenza n. 98/2004 di questa stessa Corte, emessa dopo le due ordinanze di rimessione, ha già dichiarato incostituzionale l’art. 22 nella parte in cui non consente l’uso del servizio postale. I rimettenti devono quindi verificare se, alla luce di tale pronuncia, le questioni residue siano ancora rilevanti.

Il principio

Quando una pronuncia della Corte sopravviene e modifica la disciplina oggetto del giudizio di costituzionalità, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente perché riesamini la rilevanza e l’eventuale persistenza della questione nel mutato contesto normativo.

Domande e risposte

Dopo la sentenza n. 98/2004, il ricorso può essere inviato per posta?

Sì: quella sentenza ha dichiarato incostituzionale il divieto, consentendo l’uso del servizio postale. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione può quindi essere spedita per raccomandata alla cancelleria del giudice competente.

I procedimenti dei due Giudici di pace si chiudono con questa ordinanza?

No. La Corte restituisce gli atti; i due Giudici di pace devono riprendere i rispettivi procedimenti e valutare se sussistano ancora questioni di legittimità costituzionale da sollevare, alla luce della nuova disciplina.

Perché due ordinanze su una stessa questione?

Capita che più giudici sollevino questioni identiche in procedimenti diversi. La Corte in genere le riunisce se hanno lo stesso oggetto, come ha fatto in questo caso decidendo con un unico provvedimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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