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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d’appello di Palermo contro la deliberazione della Camera che aveva dichiarato insindacabili le opinioni dell’on. Vittorio Sgarbi in danno del dott. Manlio Mele. Le dichiarazioni erano state rese durante una trasmissione televisiva condotta da Sgarbi stesso, senza alcun collegamento con atti parlamentari tipici.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Palermo aveva condannato l’on. Vittorio Sgarbi a 500 euro di multa per diffamazione ai danni del dott. Manlio Mele. La Corte d’appello di Palermo (prima sezione penale) stava esaminando l’impugnazione della condanna. La Camera dei deputati, con deliberazione del 4 febbraio 2004, aveva però dichiarato che i fatti contestati concernevano opinioni espresse da Sgarbi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello, ritenendo insussistente il nesso funzionale con qualsiasi atto parlamentare tipico, ha sollevato conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte d’appello di Palermo lamenta che la deliberazione della Camera dei deputati esorbiti dall’ambito derogatorio consentito dall’art. 68 Cost., interferendo illegittimamente con le proprie attribuzioni giurisdizionali. Richiama le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 e la sentenza n. 120 del 2004, che impongono un’interpretazione restrittiva dell’insindacabilità.

La decisione della Corte

La Corte verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto e ne dichiara l’ammissibilità. Sul piano soggettivo, sia la Corte d’appello di Palermo sia la Camera dei deputati sono legittimate come parti. Sul piano oggettivo, la ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite a opera di una delibera di insindacabilità, ciò che radica la competenza della Corte. Ogni definitivo giudizio – compreso quello sull’ammissibilità – è riservato al giudizio nel merito. L’ordinanza è adottata il 16 dicembre 2004.

Il principio

La sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è sufficiente per dichiararne l’ammissibilità, senza contraddittorio tra le parti e senza anticipare alcuna valutazione di merito sulla fondatezza del conflitto. Il profilo del «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extraparlamentari e l’esercizio delle funzioni è materia del giudizio nel merito.

Domande e risposte

Perché la trasmissione televisiva condotta da Sgarbi può rilevare nel giudizio sul conflitto?

Perché secondo la Corte d’appello, le dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva non rientrano, per il solo fatto di essere condotta da un parlamentare, nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il nesso funzionale richiederebbe un collegamento effettivo con un atto parlamentare tipico già compiuto o in corso, non la mera qualità di parlamentare del dichiarante.

Come si distingue una trasmissione televisiva “parlamentare” da una “extraparlamentare”?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, non rileva il formato del mezzo di comunicazione, bensì il contenuto: se le dichiarazioni rese in pubblico riproducono o divulgano opinioni già espresse nell’esercizio di funzioni tipiche (es. discussioni in aula, atti di sindacato ispettivo, interrogazioni), il nesso funzionale sussiste. Se invece è un attacco personale privo di qualsiasi aggancio con l’attività parlamentare, l’insindacabilità non opera.

Cosa succederà dopo questa pronuncia di ammissibilità?

La cancelleria notifica l’ordinanza alla Corte d’appello di Palermo; quest’ultima notifica il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e deposita gli atti in Corte entro venti giorni dalla notifica. Si apre poi il giudizio nel merito, in cui la Corte deciderà se la delibera di insindacabilità debba essere annullata per mancanza del nesso funzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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