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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sull’art. 96, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) e sull’art. 6, comma 1, della legge n. 134/2001, che impongono al giudice di provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni, a pena di nullità assoluta. La norma è coerente con i parametri costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Il d.P.R. n. 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia) e la legge n. 134/2001 sul patrocinio a spese dello Stato prevedono che il giudice debba decidere sull’istanza di ammissione al beneficio entro dieci giorni dalla presentazione, a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p. Giudici di Ancona e Forlì dubitavano che tale prescrizione, con la nullità conseguente, fosse compatibile con i principi di uguaglianza e di effettività del diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 96, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia) e art. 6, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 134 (patrocinio a spese dello Stato). Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettenti: GUP del Tribunale di Ancona (ordinanze 26 maggio 2003) e GIP del Tribunale di Forlì (ordinanza 13 gennaio 2003).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle questioni. Il termine di dieci giorni con la previsione di nullità assoluta è giustificato dall’esigenza di garantire tempestività nella tutela del non abbiente, assicurando che il difensore sappia per tempo se può contare sul patrocinio statale. La norma non viola l’uguaglianza né il diritto di difesa, anzi li presidia.

Il principio

Il termine acceleratorio per la decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presidiato dalla nullità assoluta, è compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. perché garantisce la tempestiva tutela del diritto di difesa del non abbiente, senza creare disparità irragionevoli.

Domande e risposte

A chi spetta il patrocinio a spese dello Stato?

A chi è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore alla soglia stabilita dalla legge (aggiornata periodicamente) e deve affrontare un processo penale, civile, amministrativo o tributario. Il beneficio copre le spese di difesa tecnica.

Cosa succede se il giudice non decide entro dieci giorni sull’istanza di ammissione?

Ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.p.p., l’atto processuale compiuto in violazione del termine è affetto da nullità assoluta, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento.

Perché i giudici rimettenti dubitavano della costituzionalità?

Temevano che la sanzione di nullità assoluta per il ritardo del giudice creasse un meccanismo sproporzionato o potesse essere usata strumentalmente dalla difesa per invalidare gli atti processuali, ponendo dubbi di ragionevolezza rispetto alla severità della conseguenza.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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