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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto nel corso di una trasmissione radiofonica.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento penale per diffamazione, l’on. Silvio Berlusconi era accusato di aver offeso Carlo Caracciolo di Castagneto (presidente del Gruppo Editoriale Espresso, editore di ‘La Repubblica’) nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio anch’io’ del 30 novembre 1999. La Camera dei deputati il 17 aprile 2002 aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ha promosso conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: Corte d’appello di Roma (quarta sezione penale) contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 aprile 2002 (n. 133) che aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Berlusconi ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Parametro implicito: art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla Camera dei deputati e alla Corte d’appello di Roma. Come nell’ordinanza n. 394/2004, si tratta della fase di ammissibilità del conflitto, non del giudizio nel merito.
Il principio
L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra potere giudiziario e Camera dei deputati può essere dichiarata anche quando oggetto del conflitto è una delibera di insindacabilità relativa a dichiarazioni rese da un parlamentare in una trasmissione radiofonica, dovendo la Corte verificare nel merito se il nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari sussista.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra il conflitto di attribuzioni e la questione di legittimità costituzionale?
Il conflitto di attribuzioni riguarda la ripartizione dei poteri tra organi costituzionali (nel caso: Parlamento e magistratura). La questione di legittimità riguarda invece la conformità di una norma di legge alla Costituzione.
Perché la Corte d’appello ha impugnato la delibera parlamentare?
Perché riteneva che le dichiarazioni dell’on. Berlusconi durante la trasmissione radiofonica non fossero espressione delle sue funzioni parlamentari, ma si trattasse di un’attività extraparlamentare, sicché la delibera di insindacabilità avrebbe usurpato le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Come si conclude di solito un conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare?
La Corte costituzionale decide nel merito se le dichiarazioni del parlamentare presentano il cosiddetto ‘nesso funzionale’ con l’esercizio delle funzioni parlamentari. Se il nesso non sussiste, la delibera di insindacabilità è annullata.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.