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La Corte riunisce numerosi ricorsi di Regioni contro l’art. 24 della legge finanziaria 2003, che imponeva la gara europea e le convenzioni CONSIP per gli acquisti pubblici. Dichiara estinti i giudizi delle Regioni che hanno rinunciato, cessata la materia del contendere per le Regioni che la ritenevano superata dall’abrogazione, e non fondate nel merito le questioni della Regione Veneto: la disciplina delle procedure di evidenza pubblica rientra nella competenza statale esclusiva sulla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).
Di cosa si tratta
L’art. 24 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) obbligava le amministrazioni pubbliche a fare gare con procedure aperte o ristrette per appalti di forniture e servizi sopra i 50.000 euro, anche se sotto la soglia comunitaria. Prevedeva anche l’obbligo di aderire alle convenzioni quadro della CONSIP e la nullità dei contratti stipulati in violazione. Numerose Regioni l’avevano impugnata per invasione della loro competenza residuale sugli acquisti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati i commi 1, 2, 4, 5 e 9 dell’art. 24 della legge n. 289/2002, nonché alcune modifiche apportate dalla legge n. 212/2003. Le Regioni ricorrenti invocavano la competenza residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. La Regione Veneto, rimasta l’unica a mantenere l’interesse al ricorso dopo l’abrogazione della norma, sosteneva che gli acquisti di beni e servizi non rientrassero nelle materie statali esclusive.
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara estinti i giudizi della Regione Valle d’Aosta (che ha rinunciato); 2) dichiara cessata la materia del contendere per Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia di Bolzano; 3) dichiara inammissibile la questione della Regione Veneto sull’art. 97 Cost. (le Regioni non possono invocare parametri diversi dalle norme sulla propria autonomia); 4) dichiara non fondate le restanti questioni della Regione Veneto: le procedure di evidenza pubblica sono uno strumento di tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. e). Lo Stato deve però rispettare i canoni di adeguatezza e proporzionalità, dunque le norme regionali devono solo rispettare i principi ricavabili dalla disciplina statale, non le modalità puntuali.
Il principio
Le procedure di evidenza pubblica negli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni — anche sotto la soglia comunitaria — rientrano nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.). Si tratta di una competenza trasversale e funzionale, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al fine della tutela del mercato concorrenziale.
Domande e risposte
Che cos’è la CONSIP e a che cosa servivano le convenzioni quadro?
La CONSIP è una società per azioni del Ministero dell’Economia che stipula contratti-quadro con fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni, ottenendo prezzi vantaggiosi grazie ai grandi volumi. Le amministrazioni possono aderire alle convenzioni senza dover fare gare autonome. L’art. 24 della legge n. 289/2002 aveva reso obbligatorio per le amministrazioni centrali l’uso delle convenzioni CONSIP.
Che cos’è la tutela della concorrenza come competenza trasversale dello Stato?
Secondo la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze n. 14 e n. 272 del 2004), la tutela della concorrenza è una materia “trasversale”: non ha oggetti specifici, ma individua finalità (garantire il funzionamento concorrenziale del mercato) in vista delle quali lo Stato può intervenire anche su ambiti di competenza regionale. Deve però limitarsi a norme di principio, non di dettaglio eccessivo.
Qual era la sorte dell’art. 24 al momento della sentenza?
L’art. 24 era stato in gran parte abrogato dall’art. 3, comma 166, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). Per questo la maggior parte delle Regioni aveva dichiarato cessato il proprio interesse. La Regione Veneto aveva mantenuto l’interesse al ricorso sostenendo che la norma, abrogata solo ex nunc (per il futuro, non per il passato), aveva comunque dispiegato effetti nel periodo di vigenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro centrale; la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale ex comma 2, lett. e)
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato dalla Regione Veneto ma dichiarato inammissibile come parametro nei giudizi in via principale
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