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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte d’appello di Genova contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Paolo Emilio Taviani su una presunta connessione tra l’affare Gladio, De Benedetti e un esponente della sinistra indipendente. La Corte chiarisce anche che il precedente ricorso, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002, non preclude questo nuovo conflitto.
Di cosa si tratta
Il dott. Massimo Riva aveva citato in giudizio il senatore Paolo Emilio Taviani per risarcimento danni, per affermazioni asseritamente diffamatorie rese nel febbraio 1992 in un incontro con “i quadri della Democrazia cristiana di Busalla”, nelle quali si sarebbe affermato che “il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari e il miliardario della Sinistra indipendente Riva contro il Presidente Cossiga”. Il Tribunale di Genova aveva condannato Taviani; il Senato aveva poi deliberato l’insindacabilità.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni: Corte d’appello di Genova (terza sezione civile) contro il Senato della Repubblica, in relazione alla delibera del 14 maggio 1998. La Corte d’appello contesta che le dichiarazioni del senatore, rese in un incontro di partito e non in sede parlamentare, abbiano il necessario nesso funzionale con le funzioni parlamentari. Parametri: artt. 68 primo comma, 24 e 102 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto. Nota importante: la Corte precisa che il precedente ricorso (dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 perché redatto in modo talmente atipico da non poter essere qualificato come conflitto di attribuzioni) non è ostativo, perché il presente ricorso deve essere considerato il primo vero e proprio conflitto, non la riproposizione di quello precedente.
Il principio
Un ricorso per conflitto di attribuzioni precedentemente dichiarato inammissibile perché formalmente atipico — e non per ragioni di merito o di difetto di legittimazione — non preclude la proposizione di un nuovo e regolare ricorso per conflitto sugli stessi fatti. Il nuovo ricorso non è una riproposizione del precedente, ma il primo valido atto introduttivo del conflitto.
Domande e risposte
Come mai ci sono stati due ricorsi per lo stesso conflitto?
La Corte d’appello aveva già investito la Corte con un primo ricorso, che era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 266/2002 per vizi formali: quell’atto aveva “contenuto talmente atipico” da non poter essere qualificato come ricorso per conflitto di attribuzioni. La Corte d’appello ha quindi proposto un nuovo ricorso, formalmente corretto.
Le opinioni espresse in un incontro di partito sono insindacabili?
Non automaticamente. La prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. copre le dichiarazioni extra-parlamentari solo se esiste un nesso funzionale: le opinioni devono essere la divulgazione di posizioni già espresse in sede parlamentare. Nel caso in esame, il Tribunale e la Corte d’appello contestano che tale nesso esistesse tra le dichiarazioni sull’affare Gladio e qualsiasi attività parlamentare di Taviani.
Il caso Gladio che rilevanza aveva per la questione parlamentare?
L’affare Gladio era stato oggetto di numerose audizioni parlamentari e iniziative legislative tra il 1990 e il 1992. Il Senato aveva ritenuto che le dichiarazioni di Taviani fossero collegate a questa attività parlamentare. Il giudice civile contestava invece che il contenuto specifico delle dichiarazioni — l’accusa di un complotto contro il Presidente Cossiga — non trovasse riscontro in atti parlamentari del senatore.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio del soggetto leso dalle dichiarazioni del parlamentare
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