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La Corte dichiara non fondata la questione. L’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999 prevede per i docenti di conservatori e accademie, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti, il requisito di un punteggio minimo di 24 punti su 40. Ciò non viola il principio di eguaglianza perché conservatori e accademie hanno uno statuto giuridico distinto dalla scuola secondaria ordinaria.
Di cosa si tratta
Un docente precario di conservatorio aveva impugnato il mancato inserimento nelle graduatorie nazionali permanenti, contestando il requisito del punteggio minimo di 24/40 previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999. Il TAR Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato questione di legittimità per presunta violazione del principio di eguaglianza rispetto ai docenti delle scuole secondarie ordinarie, per i quali non era richiesto tale punteggio minimo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 2, lett. b), della legge n. 124/1999 nella parte in cui richiedeva ai docenti dei conservatori e delle accademie, per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, un punteggio non inferiore a 24/40 nei titoli artistico-culturali e professionali. Parametri: artt. 3, 4 e 97 Cost. Rimettente: TAR Puglia, sezione staccata di Lecce.
La decisione della Corte
La questione non è fondata. I docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti della scuola secondaria non si trovano in situazioni sostanzialmente identiche: le due tipologie di istituzione hanno una disciplina giuridica distinta, accesso per titoli diversi (la sessione riservata per i conservatori prevedeva solo la prova orale, non la prova scritta richiesta per gli altri), procedure concorsuali specifiche. La differenza di requisiti è ragionevole e proporzionata alle diversità di sistema.
Il principio
Non vi è violazione del principio di eguaglianza quando la diversità di disciplina corrisponde a situazioni non sostanzialmente identiche. I docenti di conservatori e accademie appartengono a un sistema di alta formazione artistica e musicale con statuto giuridico distinto dalla scuola secondaria, il che giustifica requisiti di accesso alle graduatorie differenziati.
Domande e risposte
Perché i conservatori e le accademie hanno uno statuto speciale?
Il d.lgs. n. 297/1994 disciplina separatamente il personale docente delle scuole (artt. 395-541) e quello dei conservatori e delle accademie (artt. 206-275). La legge n. 508/1999 ha poi definito questi ultimi “istituti superiori di istruzione artistica” con ampia autonomia organizzativa. I diplomi conseguiti sono stati equiparati alle lauree triennali con la legge n. 268/2002.
Che cosa sono le graduatorie nazionali permanenti?
Le graduatorie permanenti, introdotte dalla legge n. 124/1999, sono elenchi di docenti abilitati che possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato attingendo al 50% dei posti disponibili. L’altro 50% è assegnato tramite concorso. Per la prima integrazione erano previsti requisiti transitori, tra cui il punteggio minimo per i docenti dei conservatori.
Qual era il punteggio minimo richiesto e a che cosa si riferiva?
Il punteggio minimo era di 24 punti su 40 nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, già richiesto dalla normativa previgente (art. 272 del d.lgs. n. 297/1994). Era già stato previsto dall’art. 67 della legge n. 312/1980 per le graduatorie d’istituto. Si riferiva a titoli quali diplomi, premi, pubblicazioni e attività concertistica del docente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, non violato perché le categorie di docenti non sono sostanzialmente identiche
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, invocato in relazione alla selezione del personale docente
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