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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 38 della legge regionale toscana n. 25/1989 nella parte in cui, per valutare la decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, usavano il valore locativo calcolato secondo la legge sull’equo canone (n. 392/1978), ormai superata dalla liberalizzazione del mercato delle locazioni del 1998.

Di cosa si tratta

La legge regionale toscana del 1989 prevedeva la decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP quando l’assegnatario o il coniuge disponessero di un immobile il cui “valore locativo” fosse almeno pari a quello di un alloggio adeguato nella stessa zona. Il problema era che tale valore era ancora calcolato con i parametri della legge n. 392/1978 sull’equo canone, abolita dalla legge n. 431/1998 che aveva liberalizzato i canoni di locazione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, lett. d), e 38, comma 1, lett. d), della legge regionale toscana n. 25/1989, nelle parti in cui individuavano il reddito immobiliare rilevante ai fini dell’assegnazione o della decadenza commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392/1978. Parametro: art. 3 Cost. Rimettenti: Corte di cassazione e TAR Toscana (giudizi riuniti).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione, richiamando il proprio consolidato orientamento: più volte aveva già dichiarato incostituzionali disposizioni analoghe (v. sentenza n. 299/2000 sulle norme della legge regionale toscana n. 96/1996, di contenuto identico). I criteri dell’equo canone sono divenuti irragionevoli dopo la liberalizzazione del mercato locativo: la legge regionale impugnata esprimeva “una impostazione di fondo ormai superata”.

Il principio

Utilizzare come criterio per la decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP il valore locativo calcolato con i parametri dell’equo canone, dopo che tale sistema è stato abrogato dalla legge n. 431/1998, è irragionevole e costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è l’edilizia residenziale pubblica (ERP)?

L’edilizia residenziale pubblica è il sistema di alloggi di proprietà pubblica (Comuni, ex IACP, ATER) assegnati a canone sociale alle famiglie a basso reddito che non dispongono di un alloggio idoneo. L’assegnazione avviene tramite graduatorie basate su criteri reddituali e patrimoniali. La decadenza scatta quando vengono meno i requisiti originari dell’assegnazione.

Che cos’è il valore locativo ex equo canone?

La legge n. 392/1978 (legge sull’equo canone) fissava i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo secondo criteri rigidi (coefficienti di superficie, caratteristiche costruttive, zone omogenee). Dal 1998, con la legge n. 431, i canoni sono stati liberalizzati: le parti possono contrattarli liberamente. Utilizzare i parametri del 1978 per calcolare un valore di mercato attuale era quindi irragionevole.

La sentenza si applica solo alla Regione Toscana?

La sentenza dichiara l’illegittimità della legge regionale toscana del 1989. Ma l’orientamento della Corte sul divieto di fare riferimento ai parametri dell’equo canone nell’ERP ha portata generale: ha già dichiarato incostituzionali norme analoghe di altre Regioni (cfr. sentenze n. 176 e n. 299 del 2000, n. 135 del 2004).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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