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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore De Corato. Anche in questo caso il Tribunale contesta l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese in un’intervista e l’esercizio di funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Walter Ganapini aveva promosso azione di risarcimento contro il senatore Riccardo De Corato per dichiarazioni rese in un’intervista pubblicata su “La Repubblica” il 22 dicembre 1997. Il Senato aveva deliberato il 31 gennaio 2001 che le dichiarazioni rientravano nelle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il Tribunale di Milano ha contestato che non vi fosse corrispondenza sostanziale con un’interrogazione parlamentare del 2 ottobre 1996.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni: Tribunale di Milano, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica. La delibera impugnata è del 31 gennaio 2001. Il Tribunale contesta l’assenza di nesso funzionale tra le dichiarazioni dell’intervista e le funzioni parlamentari del senatore De Corato. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte verifica i requisiti soggettivo e oggettivo: entrambi sono soddisfatti (il Tribunale è un organo giurisdizionalmente indipendente; il Senato è competente a deliberare sull’insindacabilità; la delibera è idonea a ledere le attribuzioni del giudice). Dichiara quindi ammissibile il conflitto, disponendo la notifica al Senato e il successivo deposito del ricorso in Cancelleria.
Il principio
L’ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra giudice civile e Senato in materia di insindacabilità parlamentare presuppone che il Tribunale si limiti a contestare l’esercizio legittimo del potere deliberativo del Parlamento, senza invadere la sfera di autonomia parlamentare. La fase preliminare non pregiudica la decisione definitiva nel merito del conflitto.
Domande e risposte
Quale differenza c’è tra questa ordinanza e la n. 337/2004?
Entrambe riguardano conflitti di attribuzioni su delibere di insindacabilità del Senato. La n. 337 riguarda le dichiarazioni del senatore Jannuzzi su un magistrato nel contesto del processo Andreotti. La n. 338 riguarda dichiarazioni del senatore De Corato in un’intervista a “La Repubblica”, dove si discuteva di questioni ambientali. In entrambi i casi il Tribunale contesta l’assenza di nesso funzionale.
Dopo quanti anni dalla delibera può essere sollevato un conflitto di attribuzioni?
Non vi è un termine perentorio previsto dalla legge per la proposizione del conflitto di attribuzioni. Nel caso in esame, la delibera era del gennaio 2001 e il ricorso è stato depositato nell’ottobre 2003, a oltre due anni di distanza. La Corte non ha rilevato ostacoli processuali legati al decorso del tempo.
Che cosa avviene dopo la dichiarazione di ammissibilità?
Il Tribunale deve notificare il ricorso al Senato entro sessanta giorni dalla comunicazione della Corte. Successivamente, il Senato si costituisce in giudizio e la Corte fissa l’udienza per decidere nel merito se la delibera di insindacabilità fosse o meno legittima.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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