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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi nei confronti di un magistrato. Il conflitto è ammissibile perché esistono i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dall’art. 37 della legge n. 87/1953.

Di cosa si tratta

Il magistrato Anna Maria Leone aveva convenuto in giudizio il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi per il risarcimento dei danni da un articolo pubblicato su “Panorama” nell’ottobre 2002, in cui venivano formulati giudizi sulla sua condotta nel processo d’appello Andreotti. Il Senato aveva dichiarato le opinioni insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale di Milano ha contestato l’assenza del nesso funzionale e ha proposto conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Milano, monocratico, prima sezione civile, contro il Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 23 luglio 2003. Il Tribunale sostiene che mancasse il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Parametro: art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

In questa fase preliminare, la Corte si limita a verificare l’ammissibilità del conflitto. Il requisito soggettivo è soddisfatto: sia il Tribunale (organo giurisdizionale indipendente, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario nel processo) sia il Senato (competente a dichiarare definitivamente l’applicabilità dell’insindacabilità) sono legittimati. Il requisito oggettivo è soddisfatto: il Tribunale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali a causa della delibera di insindacabilità. Il conflitto è quindi ammissibile.

Il principio

Il giudice civile che ritiene arbitraria la delibera parlamentare di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. è legittimato a proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. La fase di ammissibilità verifica solo l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza pregiudicare la decisione definitiva nel merito.

Domande e risposte

Che cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?

L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia funzionale che tutela la libertà del mandato parlamentare, non una immunità personale assoluta.

Che cos’è il “nesso funzionale”?

Il nesso funzionale è il collegamento necessario tra le dichiarazioni rese fuori dall’esercizio di attività parlamentari tipiche e atti parlamentari compiuti in precedenza. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l’insindacabilità copre anche le dichiarazioni extra-parlamentari, ma solo se costituiscono divulgazione o riaffermazione di opinioni già espresse in sede parlamentare.

Come si conclude il conflitto di attribuzioni?

Dopo la dichiarazione di ammissibilità, il conflitto viene deciso nel merito dalla Corte, che stabilisce se la delibera di insindacabilità spettasse o meno al Senato. Se la Corte ritiene il conflitto fondato, annulla la delibera e il processo civile può proseguire.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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