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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge finanziaria 2002, sollevate da cinque Regioni, a seguito dell’intervenuta abrogazione della norma impugnata da parte della nuova disciplina dei servizi pubblici locali.

Di cosa si tratta

Le Regioni Toscana, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna e Umbria avevano impugnato l’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dei servizi pubblici locali. Nel corso del giudizio, la norma era stata sostituita dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (oggetto della sentenza n. 272/2004), venendo così meno l’oggetto del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Le cinque Regioni ricorrenti avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione nonché ai principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni e al principio di ragionevolezza. La norma riguardava la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi promossi dalle cinque Regioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il sopravvenuto art. 14 del d.l. n. 269/2003 aveva sostituito integralmente la norma impugnata, eliminando l’oggetto del giudizio. La questione di merito è stata esaminata nel separato giudizio culminato nella sentenza n. 272/2004.

Il principio

La cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale in via principale si verifica quando la norma impugnata è abrogata o sostituita nel corso del giudizio, determinando il venir meno dell’interesse a una pronuncia nel merito, sempre che la nuova norma non riproduca il vizio denunciato.

Domande e risposte

Cosa è la “cessata materia del contendere” in un giudizio costituzionale?

Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che rende superflua la pronuncia della Corte: tipicamente l’abrogazione o la sostituzione della norma impugnata, che priva il ricorso del suo oggetto.

Perché cinque Regioni avevano impugnato la norma?

Ritenevano che l’art. 35 della legge finanziaria 2002, introducendo una disciplina dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, invadesse le competenze legislative regionali garantite dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Come si è risolta la questione sostanziale?

La questione sostanziale è stata risolta dalla sentenza n. 272/2004, con cui la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale il nuovo art. 14 del d.l. n. 269/2003 che aveva sostituito la norma oggetto di questa ordinanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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