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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 268, comma 3, c.p.p., sollevata dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. La norma, nella parte in cui non prevede un controllo immediato del giudice sulla motivazione del decreto del p.m. che dispone intercettazioni mediante impianti esterni alla procura, non viola gli artt. 15 e 97 della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 268, comma 3, c.p.p. consente, in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, di eseguire le intercettazioni telefoniche mediante apparecchiature esterne alla procura della Repubblica, su decreto motivato del pubblico ministero. Il GIP di Reggio Calabria dubitava che il giudice, in sede di convalida o di prima proroga, non potesse controllare la congruità della motivazione di tale decreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, c.p.p., in riferimento agli artt. 97 e 15, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa verificare, in sede di convalida o di prima proroga, la conformità ai requisiti legali del decreto del p.m. che dispone l’esecuzione mediante impianti extra moenia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, riuniti i tre giudizi. Le censure si basavano su una lettura riduttiva del sistema processuale: il giudice dispone già di poteri di controllo sull’intera procedura delle intercettazioni, comprese le modalità di esecuzione, nelle sedi processuali appropriate, senza necessità di un intervento additivo della Corte.

Il principio

La manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità può essere pronunciata quando la norma impugnata già consente, in una lettura sistematica del quadro processuale, le garanzie che il rimettente ritiene assenti, senza che sia necessario un intervento manipolativo della Corte.

Domande e risposte

Cosa sono le intercettazioni con impianti “extra moenia”?

Sono intercettazioni telefoniche eseguite mediante apparecchiature collocate al di fuori degli impianti della procura della Repubblica. L’art. 268, comma 3, c.p.p. le consente solo in presenza di eccezionali ragioni di urgenza o di insufficienza degli impianti interni, su decreto motivato del p.m.

Qual era la preoccupazione del GIP rimettente?

Il GIP temeva che, senza un controllo immediato sulla motivazione del decreto del p.m., le operazioni di intercettazione potessero proseguire a lungo con impianti non autorizzati, con conseguente inutilizzabilità dei risultati ex artt. 268 e 271 c.p.p., a danno dell’efficienza investigativa (art. 97 Cost.) e della riservatezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.).

Perché la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza?

Perché il sistema processuale già attribuisce al giudice strumenti adeguati di controllo, e la questione si fondava su un’interpretazione del quadro normativo non necessitata. La manifesta infondatezza è pronunciata quando il vizio denunciato non sussiste nella norma come correttamente interpretata nel sistema.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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