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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sicilia sull’art. 14, terzo comma, della legge n. 207/1985, relativo all’equiparazione giuridica degli psicologi-psicoterapeuti ai medici-psichiatri nel Servizio sanitario nazionale. La norma impugnata, di carattere transitorio, non era applicabile al caso concreto dei ricorrenti, tutti assunti dopo il 1979.

Di cosa si tratta

La legge n. 207 del 1985 aveva introdotto, in via transitoria, un regime di equiparazione giuridico-normativa per gli psicologi psichiatrici che svolgevano funzioni psicoterapeutiche e che già beneficiavano dell’equiparazione economica ai medici in virtù delle leggi del 1968 e del 1971. Il TAR Sicilia, chiamato a pronunciarsi su ricorsi di psicologi assunti dopo il 1979, aveva dubitato della legittimità costituzionale di tale regime perché discriminatorio in base alla sola data di assunzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui riconosce il trattamento di equiparazione solo agli psicologi assunti prima del d.P.R. n. 761/1979.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: la norma impugnata è espressamente transitoria e si riferisce al personale già in servizio prima del 1979, sicché non doveva essere applicata nei giudizi a quibus che riguardavano dipendenti assunti successivamente. La censura avrebbe dovuto investire la disciplina “a regime” e non quella transitoria.

Il principio

La questione di costituzionalità è inammissibile quando il rimettente impugna una norma che, per il suo carattere transitorio, non trova applicazione nel giudizio da cui proviene la questione stessa; la rilevanza è presupposto indefettibile del giudizio incidentale di costituzionalità.

Domande e risposte

Perché il TAR aveva sollevato la questione?

Perché riteneva irragionevole che psicologi svolgenti le stesse funzioni dei medici-psicoterapeuti ricevessero un trattamento giuridico diverso a seconda della data di assunzione nel Servizio sanitario nazionale, con violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Cosa significa “manifesta inammissibilità” in questo contesto?

Significa che la questione non poteva nemmeno essere esaminata nel merito perché mancava la rilevanza: la norma impugnata non regolava la situazione concreta dei ricorrenti, assunti dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 761/1979.

Quali parti private si erano costituite nel giudizio?

Si erano costituiti Guastalla Gabriella e altri, Noto Maria Teresa e altre, Di Giovanni Renato, Ferraris Luisella e altre, Conticello Concetta e Cannata Anna Maria, chiedendo in via principale la declaratoria di infondatezza della questione per errore del presupposto interpretativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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