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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 14 del d.l. n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) nella parte relativa ai servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, che violava la competenza legislativa residuale delle Regioni. Ha dichiarato non fondata la questione per la disciplina dei servizi “di rilevanza economica”.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 269/2003 aveva riscritto la disciplina della gestione delle reti e dell’erogazione dei servizi pubblici locali (art. 113 del TUEL), prevedendo una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa sia per i servizi “di rilevanza economica” sia per quelli “privi di rilevanza economica”. La Regione Toscana aveva impugnato queste disposizioni ritenendole invasive delle proprie competenze costituzionalmente garantite.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. La ricorrente sosteneva che la disciplina dettagliata dei servizi pubblici locali, specie quella relativa ai servizi privi di rilevanza economica, non fosse riconducibile ad alcuna competenza esclusiva statale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera e) e comma 2 (servizi privi di rilevanza economica: competenza regionale residuale ex art. 117, quarto comma Cost.) nonché, in via consequenziale, dell’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo, del TUEL e dell’art. 113-bis dello stesso decreto. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa ai servizi di rilevanza economica, riconducibili alla competenza statale in materia di “tutela della concorrenza”.
Il principio
La disciplina dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica appartiene alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.) e non può essere assorbita dalla competenza esclusiva statale. I servizi di rilevanza economica, invece, rientrano nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza.
Domande e risposte
Qual era il discrimine tra servizi “di rilevanza economica” e “privi di rilevanza economica”?
La distinzione opera sul piano della soggezione alle regole di mercato: i servizi privi di rilevanza economica sono quelli che non si collocano in un mercato concorrenziale e vengono erogati a prescindere dalla logica del profitto, come certi servizi sociali o culturali. Quelli di rilevanza economica, invece, si svolgono in un contesto suscettibile di concorrenza.
Perché la norma sui servizi senza rilevanza economica era incostituzionale?
Perché la disciplina statale era dettagliata e autoapplicativa, andando oltre la semplice determinazione dei livelli essenziali o dei principi fondamentali, e invadeva così la competenza legislativa residuale delle Regioni garantita dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Quali norme sono state dichiarate illegittime in via consequenziale?
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, la Corte ha esteso la declaratoria di illegittimità all’art. 113, comma 7, secondo e terzo periodo del TUEL e all’intero art. 113-bis del medesimo decreto, introdotto dalla legge finanziaria 2002.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, parametro principale della questione
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative, anch’esso invocato dalla Regione ricorrente
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