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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (presupposto IRAP) sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le ordinanze di rimessione, depositate nel 2000 ma pervenute alla Corte nel 2004, presentavano vizi insanabili di motivazione.

Di cosa si tratta

Due contribuenti impugnano gli avvisi di accertamento IRAP, sostenendo che l’imposta è incostituzionale perché colpisce i lavoratori autonomi (professionisti) indipendentemente dalla struttura organizzativa, penalizzandoli rispetto agli imprenditori e violando il principio di capacità contributiva. La Commissione tributaria di Napoli solleva questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli censura l’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione: l’assoggettamento all’IRAP dei lavoratori autonomi sarebbe irrazionale, privo di capacità contributiva propria e in eccesso rispetto alla delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per difetti nella motivazione delle ordinanze di rimessione: i giudici a quibus non avevano adeguatamente illustrato la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti né rispettato le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve motivare in modo completo e specifico sia la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia la non manifesta infondatezza. Difetti formali e motivazionali insanabili conducono alla manifesta inammissibilità senza esame del merito.

Domande e risposte

L’IRAP è dovuta dai lavoratori autonomi senza organizzazione?

La Corte costituzionale ha poi chiarito (sentenza n. 156/2001) che il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Se il lavoratore autonomo non dispone di un’organizzazione di fattori produttivi autonoma rispetto alla propria persona, non è soggetto passivo IRAP.

Perché le ordinanze erano del 2000 ma sono arrivate alla Corte nel 2004?

Le ordinanze di rimessione erano state depositate dalla Commissione tributaria nel dicembre 2000, ma per ragioni di trasmissione sono pervenute alla cancelleria della Corte costituzionale solo nel gennaio 2004. Questo ritardo non è di per sé causa d’inammissibilità, ma il contenuto motivazionale carente lo è.

Cosa sono i “giudizi a quibus”?

È il termine tecnico per indicare i procedimenti principali nel corso dei quali la questione di legittimità costituzionale viene sollevata. La “rilevanza” significa che la norma impugnata deve essere necessariamente applicata in quel giudizio per la sua definizione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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