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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha risolto il conflitto di attribuzione in favore della Camera dei deputati: le dichiarazioni rese dagli onorevoli Mancuso e Maiolo contro il dott. Caselli rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ex art. 68, primo comma, Cost. Le opinioni in esame costituivano l’”esternalizzazione” di posizioni già espresse nell’attività parlamentare tipica.

Di cosa si tratta

Gli onorevoli Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo erano stati denunciati dal dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica di Palermo, per diffamazione a mezzo stampa. Le dichiarazioni, rese il 9 luglio 1998 in una conferenza stampa di Forza Italia e in successive interviste, qualificavano Caselli come soggetto politico che insultava il Parlamento. La Camera aveva dichiarato che tali fatti concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione contro la deliberazione della Camera del 7 marzo 2000, sostenendo che le dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo fossero rese al di fuori delle funzioni parlamentari tipiche e non godessero quindi dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo concernono opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni incriminate erano coerenti con posizioni già espresse nell’ambito dell’attività parlamentare dei due deputati, configurando un nesso funzionale sufficiente.

Il principio

Le dichiarazioni rese da un parlamentare fuori dall’aula beneficiano dell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. quando costituiscono la “esternalizzazione” o “propagazione” all’esterno di opinioni già espresse nell’ambito di attività parlamentari tipiche, purché esista un nesso funzionale e non meramente temporale tra le due manifestazioni di pensiero.

Domande e risposte

Chi era Gian Carlo Caselli e perché aveva querelato i deputati?

Gian Carlo Caselli era Procuratore della Repubblica di Palermo all’epoca dei fatti (1998). Aveva presentato querela per diffamazione aggravata in seguito a dichiarazioni dei deputati Mancuso e Maiolo che lo definivano “soggetto politico” che “insultava il Parlamento”, fatte in conferenza stampa e in interviste televisive.

Cosa ha valutato la Corte per stabilire il nesso funzionale?

La Corte ha verificato se le dichiarazioni rese all’esterno rispecchiassero posizioni già espresse dai parlamentari nell’esercizio di funzioni tipiche. Nel caso di specie ha ritenuto che le critiche a Caselli fossero la propagazione di posizioni già sostenute in sede parlamentare.

Questa sentenza è favorevole o sfavorevole all’autorità giudiziaria?

Sfavorevole al giudice rimettente: la Corte ha riconosciuto che la Camera aveva correttamente deliberato l’insindacabilità, impedendo la prosecuzione del procedimento penale per diffamazione contro i due deputati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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