Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 204 del codice della strada, che attribuisce al Prefetto il potere di emettere ordinanze-ingiunzione per violazioni stradali. La delega legislativa prevista per trasferire tale funzione al Presidente della Giunta regionale non obbligava il legislatore delegato ad intervenire nei termini richiesti dal rimettente.
Di cosa si tratta
L’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) attribuisce al Prefetto la competenza a emettere ordinanze-ingiunzione per le violazioni al codice della strada accertate dagli organi di polizia. La legge delega n. 85/2001 aveva previsto il trasferimento di tale funzione al Presidente della Giunta regionale (o delle Province autonome), fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 5 e 76 della Costituzione, questione sull’art. 204 del codice della strada, lamentando che il legislatore delegato non avesse ancora trasferito al Presidente della Giunta regionale le funzioni ordinatorie assegnate al Prefetto, in violazione della delega legislativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. La legge delega n. 85/2001 non imponeva al Governo di attuare il trasferimento di funzioni entro un termine perentorio; si trattava di una facoltà di riforma, non di un obbligo. L’inattuazione della delega non determina l’incostituzionalità della norma vigente.
Il principio
La mancata attuazione di una delega legislativa per il trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni non rende incostituzionale la norma vigente che attribuisce quelle stesse funzioni a organi statali, a meno che la delega stessa non prevedesse un termine perentorio vincolante per il legislatore delegato.
Domande e risposte
Chi emette le ordinanze-ingiunzione per violazioni del codice della strada?
In base all’art. 204 c.d.s., il Prefetto emette le ordinanze-ingiunzione per le violazioni accertate fuori dal centro abitato; il Sindaco o il soggetto da lui delegato per le violazioni all’interno del centro abitato. La delega del 2001 avrebbe dovuto trasferire la competenza prefettizia al Presidente della Giunta regionale.
Cosa succede quando il legislatore delegato non attua la delega?
La norma precedente rimane in vigore fino all’intervento del decreto delegato. L’inattuazione della delega non rende automaticamente incostituzionale la vecchia norma; semmai potrebbe configurarsi un inadempimento, ma senza effetti diretti sull’ordinamento vigente.
Perché la questione era manifestamente infondata?
Perché la norma censurata (art. 204 c.d.s.) era stata emanata correttamente, nell’ambito della delega originaria del 1992; la successiva delega del 2001 non aveva l’effetto di abrogare o rendere incostituzionale la norma preesistente.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo
- Art. 5 della Costituzione — autonomie locali e decentramento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.