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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale campana che aveva rinominato il Comune di Ascea in «Ascea-Velia» senza il previo referendum consultivo della popolazione. L’art. 133, secondo comma, della Costituzione impone di sentire le popolazioni interessate anche per il mutamento della denominazione comunale.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva approvato una legge (n. 14/2003) con cui il Comune di Ascea, in provincia di Salerno, veniva rinominato «Ascea-Velia», richiamando la notorietà internazionale del sito archeologico di Velia come volano turistico. Il cambio di nome era stato preceduto da una delibera del Consiglio comunale ma non da un referendum consultivo della popolazione, come invece previsto dalla Costituzione e dallo statuto regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo unico della legge regionale della Campania 7 luglio 2003, n. 14, in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione e all’art. 60 dello statuto della Regione Campania, per mancata consultazione referendaria delle popolazioni interessate prima del mutamento della denominazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge. L’art. 133, secondo comma, Cost. impone di «sentire le popolazioni interessate» prima di istituire nuovi Comuni, modificarne le circoscrizioni o le denominazioni. Per le Regioni a statuto ordinario, la giurisprudenza consolidata interpreta questo obbligo come referendum obbligatorio. Il cambio di denominazione rientra testualmente nell’ambito della norma costituzionale.

Il principio

L’art. 133, secondo comma, della Costituzione, nell’imporre di «sentire le popolazioni interessate», richiede per le Regioni a statuto ordinario il referendum consultivo anche in caso di semplice mutamento della denominazione comunale, non solo per l’istituzione di nuovi Comuni o la modifica delle circoscrizioni. Una legge regionale che effettua tale modifica senza referendum è incostituzionale.

Domande e risposte

Una Regione può cambiare il nome di un Comune senza sentire la popolazione?

No, almeno per le Regioni a statuto ordinario. L’art. 133, comma 2, Cost. impone la consultazione referendaria anche per il mutamento della denominazione comunale, non solo per le modifiche territoriali.

La delibera del Consiglio comunale di Ascea era sufficiente?

No. La delibera comunale esprimeva la volontà dell’ente, ma non sostituisce la consultazione diretta della popolazione. Il referendum deve essere rivolto ai cittadini residenti, non solo agli organi rappresentativi.

Questa sentenza vale anche per le Regioni a statuto speciale?

La sentenza riguarda la Campania, Regione a statuto ordinario. Per le Regioni speciali potrebbero applicarsi le disposizioni dei rispettivi statuti, che in alcuni casi prevedono procedure diverse.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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