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La Corte Costituzionale, nel giudizio sulla legge «La Loggia» (n. 131/2003), esamina le disposizioni sull’attività internazionale delle Regioni (art. 6). Dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento agli statuti speciali, riservando la decisione sulle restanti censure a pronunce separate.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna avevano impugnato l’art. 6 della legge n. 131/2003, che disciplina l’attuazione diretta degli accordi internazionali da parte delle Regioni e le intese con enti territoriali esteri. Le ricorrenti sostenevano che le norme violassero le loro competenze statutarie e l’art. 117 Cost. in materia di rapporti internazionali regionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna hanno impugnato l’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in riferimento all’art. 117, terzo e nono comma, Cost. e alle disposizioni degli statuti speciali (rispettivamente artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e artt. 3-6 dello statuto sardo) e alle relative norme di attuazione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione sulle restanti questioni, dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Sardegna in riferimento allo statuto sardo e alle relative norme di attuazione, nonché alcune questioni della Provincia di Bolzano. Altre questioni relative ai medesimi ricorsi sono riservate.
Il principio
Le autonomie speciali che lamentano la violazione delle proprie prerogative statutarie nelle materie di rapporti internazionali devono fornire una motivazione specifica che dimostri come la norma impugnata comprima effettivamente le garanzie degli statuti speciali, non limitandosi a generici richiami alle competenze autonomistiche.
Domande e risposte
Le Regioni possono dare diretta attuazione agli accordi internazionali?
Sì, nelle materie di propria competenza legislativa, a norma dell’art. 117, comma 9, Cost. e dell’art. 6 della legge n. 131/2003. Devono però dare preventiva comunicazione al Ministero degli Esteri e alla Presidenza del Consiglio.
Le Province autonome hanno competenze internazionali più ampie delle Regioni ordinarie?
Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di uno statuto speciale che può attribuire loro competenze più ampie. La questione specifica della compatibilità dell’art. 6 con lo statuto altoatesino è stata in parte riservata a una pronuncia separata.
Perché alcune questioni sono state riservate a pronunce separate?
La legge La Loggia era stata impugnata con numerosi ricorsi che sollevavano questioni eterogenee. La Corte ha deciso di trattare le questioni per aree tematiche omogenee, riservando ad altre sentenze le censure non esaminate in questo giudizio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze regionali, inclusi i rapporti internazionali delle Regioni (comma 9)
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