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La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni sulla legge «La Loggia» relative alla partecipazione delle Regioni alla cosiddetta «fase ascendente» del diritto comunitario. L’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 131/2003 è compatibile con l’art. 117, commi 3 e 5, della Costituzione e con gli statuti speciali.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna avevano impugnato l’art. 5 della legge «La Loggia», che disciplina le modalità di partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari nella fase di formazione degli atti normativi dell’Unione europea (la cosiddetta «fase ascendente»). Le ricorrenti lamentavano che la partecipazione regionale prevista fosse scarsamente incisiva.
La questione di legittimità costituzionale
Le ricorrenti hanno impugnato l’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 131/2003, in riferimento all’art. 117, terzo e quinto comma, Cost. e agli statuti speciali. Si sosteneva che la norma violasse la competenza concorrente in materia di «rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni» e non assicurasse una partecipazione regionale sufficientemente efficace alla formazione del diritto europeo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le questioni, riuniti i giudizi e riservata la decisione sulle restanti censure. L’art. 5 della legge La Loggia ha attuato ragionevolmente l’art. 117, quinto comma, Cost., che riconosce la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente. La norma impugnata prevede meccanismi di coinvolgimento regionale adeguati, compresa la possibilità che il capo della delegazione italiana in sede UE sia un Presidente di Giunta regionale.
Il principio
Il legislatore statale gode di un margine di discrezionalità nel disciplinare le forme di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del diritto comunitario: purché siano previsti meccanismi reali di coinvolgimento regionale, la norma è compatibile con l’art. 117, quinto comma, Cost., anche se le Regioni avrebbero preferito poteri più incisivi.
Domande e risposte
Cosa si intende per «fase ascendente» del diritto comunitario?
È la fase in cui si formano gli atti normativi dell’Unione europea: proposte della Commissione, negoziati in Consiglio, procedure legislative. La partecipazione delle Regioni in questa fase consente di influenzare le scelte prima che le norme UE siano adottate.
Le Regioni possono partecipare ai negoziati in sede europea?
Sì, attraverso i meccanismi previsti dall’art. 5 della legge n. 131/2003 e dalle norme di attuazione. In alcuni casi un Presidente di Giunta può guidare la delegazione italiana.
Perché la partecipazione regionale è rilevante per le autonomie speciali?
Le Province autonome e le Regioni speciali hanno competenze esclusive in molte materie: se il diritto europeo incide su queste materie, il loro coinvolgimento nella fase ascendente è fondamentale per tutelare l’autonomia nelle fasi successive di attuazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — comma 5: partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo
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