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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, nel giudizio sulla legge «La Loggia» (n. 131/2003 di attuazione della riforma del Titolo V), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6, che disciplinava i poteri sostitutivi statali in modo incompatibile con gli statuti delle autonomie speciali. Le restanti questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

Le Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d’Aosta avevano impugnato numerose disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, che adeguava l’ordinamento della Repubblica alla riforma costituzionale del Titolo V (legge cost. n. 3/2001). In particolare, si contestavano le norme sui poteri sostitutivi statali, sul conferimento di funzioni amministrative e sulle relazioni internazionali delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorrenti hanno impugnato gli artt. 7, comma 1, 8, commi 1-4, e 10, commi 5 e 6, della legge n. 131/2003, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (clausola di maggior favore per le autonomie speciali) e alle rispettive norme degli statuti speciali. Le censure riguardavano la disciplina dei poteri sostitutivi e il conferimento di funzioni agli enti locali.

La decisione della Corte

La Corte: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6, della legge n. 131/2003; 2) dichiara inammissibile la questione sull’art. 7, comma 1, sollevata dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna; 3) dichiara non fondate le restanti questioni sugli artt. 8, commi 1-4, e 10, comma 5. Le restanti questioni di legittimità della medesima legge sono riservate a separate decisioni.

Il principio

La clausola di maggior favore per le autonomie speciali (art. 10 legge cost. n. 3/2001) impone che le disposizioni attuative della riforma del Titolo V non possano peggiorare la posizione delle Regioni e Province a statuto speciale rispetto alle Regioni ordinarie. Una norma che disciplina i poteri sostitutivi in modo da erodere le garanzie statutarie delle autonomie speciali è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa è la legge «La Loggia»?

È la legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha dettato le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla riforma del Titolo V della Costituzione operata con legge costituzionale n. 3/2001. Ha disciplinato, tra l’altro, i poteri sostitutivi statali e le relazioni internazionali delle Regioni.

Cosa prevede la «clausola di maggior favore» per le autonomie speciali?

L’art. 10 della legge cost. n. 3/2001 stabilisce che le disposizioni della riforma si applicano alle Regioni a statuto speciale solo se e nella misura in cui assicurano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi statuti.

Perché l’art. 10, comma 6, della legge La Loggia è stato dichiarato incostituzionale?

Perché disciplinava i poteri sostitutivi statali in modo incompatibile con le garanzie degli statuti speciali, comprimendo l’autonomia delle Regioni e Province speciali oltre quanto consentito dalla clausola di maggior favore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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