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La Corte dichiara cessata la materia del contendere in merito alla questione sull’art. 9, comma 2, della legge regionale abruzzese n. 11/2003 sulle Comunità montane. La disposizione impugnata era stata abrogata dalla Regione e non aveva ricevuto attuazione durante la sua vigenza.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2003, n. 11 (Norme in materia di Comunità montane), in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso governativo contestava che la norma regionale, disciplinando aspetti dell’organizzazione delle Comunità montane in modo difforme rispetto alla competenza statale esclusiva, violasse l’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. L’art. 1, comma 36, della successiva legge regionale abruzzese 19 novembre 2003, n. 20 ha abrogato la disposizione impugnata, e la stessa non ha ricevuto attuazione durante il periodo di vigenza. Queste circostanze fanno venir meno la necessità di una pronuncia nel merito.
Il principio
La cessazione della materia del contendere si pronuncia quando la disposizione impugnata viene abrogata dal legislatore competente prima della decisione della Corte e non ha prodotto effetti durante la propria vigenza, così da rendere inutile qualsiasi pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa “cessata materia del contendere” nel giudizio costituzionale?
È una pronuncia processuale con cui la Corte constata che il conflitto ha perso oggetto, di solito per abrogazione della norma impugnata, e si astiene dal decidere nel merito.
Se la norma è stata abrogata perché il giudizio continuava?
Il ricorso in via principale era già pendente. La Corte verifica se la norma abbia avuto applicazione durante la vigenza: solo se non ne ha avuta dichiara la cessazione della materia.
In materia di Comunità montane, chi ha la competenza legislativa?
La Costituzione (art. 117, secondo comma, lettera p) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sugli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, incluse le Comunità montane, mentre alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio nell’ambito dei principi statali.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — ordinamento delle Regioni e degli enti locali
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva dello Stato sugli organi di governo degli enti locali
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